FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 299/AA del 14/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -CAMPIONI ORRU ASD CS LAURENTUM

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 416 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Riccardo CAMPIONI, dalla Sig.ra Katiuscia ORRU, e della società A.S.D. CS LAURENTUM avente oggetto la seguente condotta:

RICCARDO CAMPIONI, non tesserato, che all’epoca dei fatti svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. CS LAURENTUM, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva ed all’articolo 37 delle N.O.I.F., per aver tenuto una condotta intimidatrice nei confronti del Sig. Angelo Capobianco (Vice Fiduciario dei campi sportivi C.R. Lazio) in occasione del sopralluogo avvenuto in data 9.12.2021, ai fini della valutazione dell’omologazione del campo di gioco, e per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2021/2022 attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. CS LAURENTUM senza essere tesserato né aver ricoperto alcuna carica societaria per la richiamata società. Nel caso specifico il sig. Campioni era il referente per l’omologazione del campo di gioco della società A.S.D. CS LAURENTUM. Il medesimo era, inoltre, il titolare del contratto di locazione del campo che a sua volta era stato sublocato alla società A.S.D. CS LAURENTUM e, in occasione dei tre sopralluoghi effettuati per valutare l’omologazione del campo, in data 9.12.2021, 27.1.2022 e 30.1.2022, si era qualificato prima come dirigente e successivamente come Presidente della società A.S.D. CS LAURENTUM. Da ultimo, si segnala che risulta dagli atti depositati che, in data 3.1.2022, il sig. Riccardo Campioni è stato nominato Presidente della società A.S.D. CS LAURENTUM ma, nonostante le richieste dei Collaboratori incaricati di svolgere l’attività inquirente, non è stato ancora comunicato il relativo tesseramento; KATIUSCIA ORRU, all’epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. CS LAURENTUM, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva ed all’articolo 37 delle N.O.I.F., per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al sig. Riccardo Campioni di tenere una condotta intimidatrice nei confronti del Sig. Angelo Capobianco (Vice Fiduciario dei campi sportivi C.R. Lazio) in occasione del sopralluogo avvenuto in data 9.12.2021, ai fini della valutazione dell’omologazione del campo di gioco, né di svolgere nel corso della stagione sportiva 2021/2022 attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. CS LAURENTUM senza essere tesserato né aver ricoperto alcuna carica societaria per la richiamata società;

A.S.D. CS LAURENTUM, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Riccardo Campioni, così come sopra riportati; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo CAMPIONI e dalla Sig.ra Katiuscia ORRU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CS LAURENTUM;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo CAMPIONI, di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Katiuscia ORRU, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CS LAURENTUM;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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