FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 301/AA del 14/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AREDDU ROJAS MASIP ASD SPORTING PADULEDDA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 455 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Enrique ROJAS MASIP, e della società A.S.D. SPORTING PADULEDDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRIQUE ROJAS MASIP, calciatore richiedente il tesseramento per la Società ASD Sporting Paduledda all’epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 28 dicembre 2021 in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Sporting Paduledda, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

A.S.D. SPORTING PADULEDDA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Enrique ROJAS MASIP, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Enrique ROJAS MASIP, e dal Sig. Alberto AREDDU in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PADULEDDA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Enrique ROJAS MASIP, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING PADULEDDA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it