FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 303/AA del 14/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -RAFFAELLO ASD AURORA VODICE SABAUDIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Claudio RAFFAELLO e della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO RAFFAELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aurora Vodice Sabaudia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1, punto 2.6, della stagione sportiva 2021 - 2022, per avere lo stesso consentito che la società dallo stesso rappresentata facesse svolgere, all’inizio del mese di novembre 2021, due allenamenti ai calciatori Sig.ri Di Giovanni Lorenzo, Di Giovanni Giulio e Di Giovanni Maria Rita, tutti tesserati per la società A.S.D. Gruppo Sportivo Italiano, in assenza del necessario “nulla osta” da parte di quest’ultima, e comunque senza accertare in alcun modo l’eventuale tesseramento dei minori per altra compagine;

A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Claudio Raffaello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio RAFFAELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio RAFFAELLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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