FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 304/AA del 14/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -PIERI MONTAGNA PISTOIESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 444 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Damiano PIERI e della società MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. avente oggetto la seguente condotta:

DAMIANO PIERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montagna Pistoiese, in violazione dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso trasmesso in data 19.12.2021, alle ore 22:00, all’arbitro della gara ASD Montagna Pistoiese – UCD Giovani Via Nova valevole per il girone B del campionato di Seconda categoria, attraverso il social network Facebook messenger, un messaggio dal tenore intimidatorio;

MONTAGNA PISTOIESE A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato, in qualità di calciatore, il Sig. Damiano PIERI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CATANI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MONTAGNA PISTOIESE A.S.D., e dal Sig. Damiano PIERI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Damiano PIERI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società MONTAGNA PISTOIESE A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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