FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 308/AA del 15/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – INDIVERI DE BERNARDIS ALFONSO TARANTO FC 1927
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni INDIVERI, Leonardo DE BERNARDIS, Salvatore ALFONSO e della società TARANTO FC 1927, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI INDIVERI, allenatore dilettante tesserato per la società F.C. TARANTO 1927 S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2 , e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore Sig. Leonardo De Bernardis;
LEONARDO DE BERNARDIS, allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l., consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Giovanni Indiveri, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;
SALVATORE ALFONSO, amministratore delegato e legale rappresentante della società F.C. TARANTO 1927 S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Giovanni Indiveri, soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società F.C. Taranto 1927 S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore Sig. Leonardo De Bernardis;
TARANTO FC 1927, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni INDIVERI, Leonardo DE BERNARDIS, e dal Sig. Salvatore ALFONSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TARANTO FC 1927;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore ALFONSO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giovanni INDIVERI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Leonardo DE BERNARDIS e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società TARANTO FC 1927;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.