FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 310/AA del 15/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GIGLIOTTI ASD CITTA’ FORTITUDO ASSISI SUBASIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro GIGLIOTTI e della società A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIETRO GIGLIOTTI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Assisi Subasio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 108, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, richiesto ed ottenuto la somma di € 500,00 dal sig. Mario Latona, genitore del calciatore sig. Giuseppe Latona tesserato per la società A.S.D. Fortitudo Assisi Subasio, per consentire il trasferimento di tale calciatore alla società Sancataldese;
A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro GIGLIOTTI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro GIGLIOTTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro GIGLIOTTI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ FORTITUDO ASSISI SUBASIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.