F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0097/CFA pubblicata il 23 Giugno 2022 (motivazioni) – Sig. Gaetano Blandini/Procura Federale

Decisione/0097/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0115/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Paola Palmieri – Presidente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

Angelo De Zotti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0115/CFA/2021-2022 proposto dal Sig. BLANDINI GAETANO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del reclamo, dall’avv. Angelo Nanni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà, n. 20, con domicilio pec angelonammi@ordineavvocatiroma.org;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 140/TFNSD-2021-2022 dell’11.05.2022;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visto il decreto di assegnazione del predetto reclamo alla Prima Sezione di questa Corte d’Appello Federale;

Vista la rituale comunicazione alle parti della fissazione dell’udienza di discussione del reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il 13 giugno 2022, il Presidente Carlo Saltelli e uditi per il reclamante, l’avv. Angelo Nanni e per la Procura Federale della FIGC, l’avv. Giorgio Ricciardi; presente il reclamante, dott. Blandini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all’esito dell’apposita attività d’indagine, con provvedimento prot. 7114/504pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il dott. Gaetano Blandini, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale, nella sua veste di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S.: ciò “per aver in data 28/02/2022, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali cui erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) e nel commentare la manifestata volontà della F.I.G.C. di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità” (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per poter consentire alle società di iscriversi al campionato), grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della F.I.G.C. e dei suoi organi di governo e rappresentanza proferendo le seguenti testuali parole: <quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti>”.

2. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con la decisione segnata in epigrafe, all’esito del dibattimento, sentito il deferito personalmente e udite le conclusioni del suo difensore e la richiesta della Procura Federale di irrogare la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e di euro 5.000 (cinquemila) di ammenda, ha riconosciuto il dott. Gaetano Blandini responsabile dell’incolpazione ascritta e gli ha irrogato la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e di euro 5.000 (cinquemila) di ammenda.

Con atto notificato via pec il 17 maggio 2021 il dott. Gaetano Blandini ha proposto reclamo (numero 00115/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti quattro mezzi di gravame, rubricati:

I) Difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. in relazione al fatto contestato al dott. Gaetano Blandini, che è estraneo all’ambito di applicazione del CGS-FIGC, come delineato dall’art. 2 del medesimo Codice; conseguente non imputabilità del deferito;

II) Inammissibilità del deferimento, per essere stato disposto all’esito di indagini svolte in violazione degli artt. 118, comma 2, e 119, commi 1, 2 e 3, CGS-FIGC, nonché in violazione dell’art. 44, comma 1, del medesimo Codice. Assenza di attività preprocedimentali volte alla ricerca e alla ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati. Omessa motivazione in ordine alla disapplicazione del principio di diritto espresso dalla decisione n. 18/CFA (Sezioni Unite) del 21.9.2020 e dalla decisione n. 109/CFA (Sezione I) del 3.6.2021;

III) Violazione dell’art. 44 CGS-FIGC e, in particolare, violazione dei principi del giusto processo, sotto il profilo della instaurazione di un contraddittorio “in condizioni di parità” tra Procura Federale e Difesa, nella selezione dei mezzi di prova utilizzati per la decisione;

IV) Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti; violazione dei principi enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport circa lo standard probatorio richiesto per poter affermare sussistente l’addebito disciplinare.

Il reclamante ha pertanto concluso chiedendo:

- dichiararsi il difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva in relazione al fatto ascrittogli e, comunque, la sua non imputabilità ai fini dell’ordinamento sportivo;

- dichiararsi l’inammissibilità del deferimento per la violazione degli artt. 44, 118 e 119 CGS-FIGC;

- annullarsi la decisione impugnata perché emessa in violazione dei principi del processo sportivo stabiliti dall’art. 44, comma 1, CGS-FIGC;

- dichiararsi insussistenti le violazioni disciplinari contestategli nell’atto di deferimento.

4. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 13 giugno 2022, l’avv. Angelo Nanni, per il reclamante, ha illustrato puntualmente i motivi di reclamo, ribadendo tutte le difese svolte e concludendo in conformità.

E’ altresì comparso per la Procura Federale l'avv. Giorgio Ricciardi, il quale ha dedotto l’infondatezza del reclamo, chiedendone rigetto.

L’avv. Angelo Nanni ha brevemente replicato, insistendo nelle proprie difese e conclusioni.

5. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Con il primo motivo di reclamo è stato lamentato: “Difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. in relazione al fatto contestato al dott. Gaetano Blandini, che è estraneo all’ambito di applicazione del CGS-FIGC, come delineato dall’art. 2 del medesimo Codice; conseguente non imputabilità del deferito”.

6.1. Secondo il reclamante, egli, quale consigliere indipendente della Lega Serie A, sarebbe estraneo a qualsiasi società affiliata alla F.I.G.C. e perciò non potrebbe essere assoggettato alle sanzioni tassativamente previste per le violazioni contestate; d’altra parte, il fatto contestatogli col deferimento sarebbe stato comunque connesso nello svolgimento di un’attività del tutto irrilevante per l’ordinamento federale.

In particolare, egli ha evidenziato che non rivestirebbe alcuna delle qualifiche richieste dagli artt. 4 e 23 del CGS-FIGC, non potendo applicarsi nei suoi confronti né le sanzioni di cui all’art. 8 (che riguardano solo le società); né quelle dell’art. 9, stante l’inequivoca rubrica dell’articolo stesso (“sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”), tanto più che neppure rientrerebbe nella categoria di soggetti di cui al secondo comma dell’articolo 2, cioè “soci o non soci cui è riconducibile direttamente o indirettamente, il controllo delle società”; ciò, peraltro, sarebbe coerente con le previsioni del D.L. n. 220 del 2003 che, nello stabilire l’autonomia della giurisdizione sportiva, si riferirebbe esclusivamente alle società, alle associazioni, agli affiliati e ai tesserati.

Sussisterebbe, pertanto, l’eccepito difetto di giurisdizione degli organi di giustizia, erroneamente non rilevato dal Tribunale Federale Nazionale.

D’altra parte, sempre secondo la tesi del reclamante, erroneamente il Tribunale Federale Nazionale lo avrebbe ritenuto imputabile per il ruolo che avuto nella riunione della Lega del 28 febbraio 2022, convocata per discutere delle licenze nazionali e che avrebbe riguardato anche un’eventuale decisione sulla manifestata volontà della FIGC di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità”, riunione nel corso della quale sarebbe stato commesso il fatto oggetto del deferimento: al contrario, proprio per la sua qualità di consigliere indipendente di Lega di Serie A, in quella riunione egli non avrebbe comunque potuto svolgere alcun ruolo decisionale non avendo diritto di voto (ex art. 9, comma 1, lett. g) dello Statuto – Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A). Ciò senza contare, che quella riunione, come risultava dalla documentazione versata in atti, sarebbe stata del tutto informale (non essendo stata fatta alcuna registrazione dei presenti e nemmeno una verbalizzazione degli interventi dei partecipanti) e che solo nella successiva riunione del 23 marzo 2022 l’Assemblea di Lega avrebbe dovuto definire un piano di lavoro rispetto alla tematica in esame (c.d. indice di liquidità).

Dal che deriverebbe la sua inimputabilità, nessuna rilevanza essendo predicabile per la predetta riunione del 28 febbraio 2022.

6.2. La pur articolata censura non è meritevole di favorevole considerazione.

6.2.1. Occorre osservare che il reclamante è un consigliere federale indipendente della Lega Serie A, per indipendenza dovendo intendersi l’assenza di qualsiasi rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica (art. 10 dello Statuto-regolamento della Lega di Serie a).

Secondo l’art. 10 delle NOIF (rubricato “Dirigenti Federali”) sono “…Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali” (comma 1). Inoltre, i Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio (comma 2).

6.2.2. L’art. 2, comma 1, del CGS stabilisce che “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Il tenore letterale della predetta disposizione è inequivoco nell’assoggettare alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso.

Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitale la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS). Sull’ampiezza della formulazione normativa, che riprende l’impostazione del previgente art. 1 bis, comma 1, del Codice, v. Sezioni unite, decisione n. 16/CFA/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 29/2019-2020).

6.3. Ciò posto, sono prive di qualsiasi fondamento le tesi del reclamante secondo cui egli non sarebbe assoggettabile alle previsioni del CGS in quanto la qualifica da lui rivestita non rientrerebbe in alcuna di quelle tassativamente indicate dal Codice stesso: la lettura atomistica e formalistica così propugnata (anche in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del CGS) è incompatibile con le sopra riportate disposizioni e con la delineata ratio delle stesse.

Né può condividersi la tesi, anch’essa formalistica e priva di qualsiasi fondamento giuridico,  oltre che di ragionevolezza, secondo cui la qualità di consigliere federale indipendente, senza diritto di voto, e soprattutto la sua partecipazione alle riunioni non darebbe luogo ad un’attività decisionale e rilevante per l’ordinamento: è sufficiente al riguardo sottolineare che la mancanza di diritto di voto non esclude (anzi ragionevolmente presuppone comunque) la possibilità di partecipare alle discussioni (nelle riunioni dell’organo di cui si è componente) e su di un determinato argomento e di contribuire e concorrere comunque alla formazione della volontà dell’organo stesso (ancorch il proprio contributo sia eventualmente rifluito nella proposta risultata minoritaria).

Non può pertanto negarsi che il consigliere federale indipendente abbia comunque un ruolo decisionale (ancorché indiretto, perché senza diritto di voto) e rilevante per l’ordinamento sportivo.

6.4. E’ poi da aggiungere che la asserita natura informale (non registrata, né verbalizzata) della riunione del 28 febbraio 2022, nel corso della quale il reclamante ha proferito le dichiarazioni oggetto del deferimento da parte della Procura Federale, così come il fatto che la decisione sulla questione (c.d. indice di liquidità) in relazione alla quale sia intervenuta la dichiarazione lesiva è stata poi assunta in altra successiva riunione, sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie disciplinare di cui si discute, per la quale è invece necessario e sufficiente che la dichiarazione sia resa pubblicamente, considerandosi tale la dichiarazione  resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone (art. 23, comma 2, CGS).

6.5. Il motivo, in definitiva, va respinto.

7. Con il secondo motivo di reclamo è stato denunciato: “Inammissibilità del deferimento, per essere stato disposto all’esito di indagini svolte in violazione degli artt. 118, comma 2, e 119, commi 1, 2 e 3, CGS-FIGC, nonché in violazione dell’art. 44, comma 1, del medesimo Codice. Assenza di attività pre-procedimentali volte alla ricerca e alla ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati. Omessa motivazione in ordine alla disapplicazione del principio di diritto espresso dalla decisione n. 18/CFA (Sezioni Unite) del 21.9.2020 e dalla decisione n. 109/CFA (Sezione I) del 3.6.2021”.

7.1. Secondo il reclamante, il Tribunale avrebbe travisato il contenuto della censura di violazione del contradditorio sollevata in primo grado che, in realtà, avrebbe inteso contestare la violazione degli artt. 118 e 119 del CGS, per aver posto la Procura Federale a fondamento dell’avvio del procedimento disciplinare (e dell’iscrizione nel relativo registro) una notizia di illecito senza aver svolto alcuna attività preliminare volta a verificarne la fonte e la sua veridicità.

Quella notizia di illecito infatti, ancorché formalmente proveniente dal Presidente Federale, sarebbe stata di fatto una denunzia anonima, riferendo non già un fatto direttamente percepito dal denunciante, ma piuttosto riportando una notizia appresa da altri (senza alcuna specificazione di chi questi ultimi fossero).

La stessa scansione temporale dell’avvio del procedimento (immediata iscrizione nel registro della notizia del Presidente Federale) dimostrerebbe che nessuna doverosa attività pre – procedimentale era stata svolta dalla Procura Federale per verificare la consistenza oggettiva e la stessa attendibilità delle fonti, il che si sarebbe tradotto in una palese violazione dei principi fondamentali del contraddittorio, non essendo stato consentito al reclamante di interloquire proprio sulle fonti stesse della notizia dell’asserito illecito.

7.2. Anche tale motivo è infondato.

7.2.1. Deve escludersi che la notizia di illecito contenuta nella nota del 28 febbraio 2022 a firma del Presidente Federale, che ha dato avvio al procedimento disciplinare culminato nel deferimento di cui si tratta, possa essere considerata una denunzia anonima, essendo invero puntualmente indicato e circostanziato quanto al modo, al luogo e al tempo il fatto disciplinarmente rilevante ascritto al dott. Gaetano Blandini.

Il fatto che in quella denunzia non siano stati indicati il soggetto o i soggetti o le altre modalità con cui il Presidente Federale sia venuto a conoscenza dell’accaduto non è idoneo a far ritenere quella notizia non qualificata e da equipararla a una denunzia anonima, giacché, secondo un convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’irricevibilità delle notizie di illecito messe a conoscenza della Procura Federale è circoscritta alle sole notizie in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante (CAF, sez, I, dec. n. 76/CAF/2021- 2022; SS.UU. n. 64/CFA/2021-2022).

Nel caso di specie, oltre al fatto che la notizia dell’illecito è puntuale e circostanziata, il denunciante è chiaramente identificato proprio nel Presidente Federale.

Non hanno quindi pregio i richiami ai precedenti giurisprudenziali, i cui principi sarebbero stati inopinatamente violati, giacché essi sono relativi a fattispecie di denunce anonime e quindi non sono pertinenti.

7.2.2. In definitiva deve ritenersi che, sotto il profilo denunciato, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, nessuna violazione del principio del contraddittorio si è verificata nella fattispecie in esame, non potendosi sottacersi peraltro che ai fini del corretto esercizio della pretesa punitiva rileva la sussistenza di un fatto che costituisca violazione di una fattispecie disciplinare, purché il fatto sia sufficientemente circostanziato e il denunciante sia identificato o facilmente identificabile, e non anche le modalità con cui il denunciate abbia appresso quei fatti e le sue eventuali fonti. Spetta infatti alla Procura attraverso lo svolgimento della doverosa attività d’indagine verificare la fondatezza del fatto denunciato e la sua effettiva rilevanza disciplinare.

8. Con il terzo motivo di reclamo è stata dedotto: “Violazione dell’art. 44 CGS-FIGC e, in particolare, violazione dei principi del giusto processo, sotto il profilo della instaurazione di un contraddittorio “in condizioni di parità” tra Procura Federale e Difesa, nella selezione dei mezzi di prova utilizzati per la decisione”.

8.1. Il reclamante sostiene, in sintesi, che il Tribunale Federale avrebbe giudicato per un verso tenendo conto delle sole dichiarazioni testimoniali assunte dalla Procura Federale nel corso dell’attività di indagine, dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio e delle quali era stata chiesta espressamente l’inutilizzabilità (richiesta espressamente rigettata), e per altro verso obliterando inammissibilmente la richiesta di ammissione delle prove a suo favore formulata nell’apposita memoria difensiva, ivi compresa la eventuale ammissione di prova testimoniale: in tal modo sarebbe stato macroscopicamente violato il diritto di difesa ed il principio di parità delle parti processuali.

8.2. Il motivo va respinto, muovendo da una lettura non corretta della sentenza impugnata.

8.2.1. Da essa infatti emerge che se è vero che il Tribunale ha ritenuto decisive e dirimenti ai fini della decisione le dichiarazioni rese dai signori Luigi De Servio, Giuseppe Marotta e Andrea Butti agli organi inquirenti, non ha per questo omesso di valutare la documentazione e le richieste difensive proposte dal reclamante.

Il Tribunale afferma infatti di aver reputato “non necessario, ai fini del decidere, disporre ex art. 36, CGS-FIGC, l’assunzione di ulteriori mezzi di prova che la difesa del deferito ha sollecitato, elencandoli al punto IV) della memoria 6 aprile 2022”, il che implica una previa attività di valutazione di tutto il materiale probatorio presente in atti.

8.2.2. Del resto, il principio di parità delle parti, suggestivamente invocato dal reclamante, non implica affatto che le parti debbano essere formalmente e necessariamente ammesse a svolgere identica attività difensiva, la parità de qua esaurendosi nella possibilità astratta di poter disporre degli stessi strumenti difensivi e di poterne chiederne l’ammissione al giudice, spettando poi tuttavia in concreto al giudice, nell’ambito della formazione del suo libero convincimento, valutare la rilevanza della documentazione prodotte e delle richieste probatorie avanzate e quindi di disporne l’ammissione; valutazione sulla opportunità e/o la necessità di ammettere gli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti che è vieppiù ampia nel processo sportivo caratterizzato dalla speditezza e della informalità.

In definitiva, ciò che è decisivo per garantire il principio della parità delle parti è che il giudice abbia valutato effettivamente le richieste probatorie e che abbia motivato sulle proprie scelte, il che, come si è accennato, si è verificato nel caso di specie.

8.2.3. Non può infatti sottacersi che la ragione dell’inutilità dell’assunzione della prova testimoniale invocata dal reclamante è stata puntualmente motivata dal Tribunale Federale, in ragione del puntuale e circostanziato tenore letterale delle dichiarazioni rese dai citati signori De Siervo, Marotta e Butti, rispetto alle quali quelle dedotte dal reclamante non contestavano il fatto in sé (della dichiarazione e del suo contenuto lesivo), limitandosi piuttosto a tentare di limitarne la portata e a depotenziarne la lesività (peraltro premettendo di non ricordare esattamente il contenuto della dichiarazione resa dal dott. Blandini).

Significativamente il Tribunale ha affermato che le circostanze emerse dalle dichiarazioni dei più volte citati signori De Siervo, Marotta e Butti non sono state smentite “da congruenti elementi controfattuali” ed assurgono perciò “a elementi univoci e concordanti, idonei a inferire un ragionevole, elevato grado di attendibilità probatoria dei fatti, ovvero alle espressioni profferite dal deferito nella riunione del 22 febbraio 2022”.

9. Infine il reclamante ha lamentato: “Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti; violazione dei principi enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport circa lo standard probatorio richiesto per poter affermare sussistente l’addebito disciplinare”.

9.1. In sintesi il reclamante non nega di aver proferito nel corso della riunione del 22 febbraio 2022 le parole incriminate poste a fondamento del deferimento, ma sostiene innanzitutto che esse non avrebbe avuto quell’intento e quel valore lesivo e offensivo che è stato inopinatamente riconosciuto dalla Procura Federale, tanto più che neppure poteva considerarsi pubblico il luogo in cui erano state proferite, trattandosi di una riunione informale e circoscritta solo ad alcuni soggetti; ciò senza contare che altri soggetti, in particolare quei soggetti che egli aveva indicato come propri testi a discarico avrebbero correttamente inteso quelle espressioni nel loro giusto senso scherzoso e ironico, privo di qualsiasi carattere offensivo o lesivo degli organi federali.

Sotto tale profilo il reclamante sottolinea ancora una volta l’erroneità della decisione impugnata per non aver ammesso le prove testimoniali invocate e per non aver comunque adeguatamente valutato il materiale probatorio prodotto, aggiungendo che proprio la natura ironica e scherzosa delle proprie affermazioni, espressione della libera manifestazione del pensiero, avrebbe escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare contestatagli, non essendo stato raggiunto neppure lo standard probatorio richiesto per l’affermazione della sua responsabilità.

9.2. Anche tali argomentazioni non sono meritevoli di favorevole considerazione.

9.2.1. Come già accennato le dichiarazioni rese dai signori De Servio, Marotta e Butti sono state tutte effettivamente inequivoche e convergenti nel ricordare con sufficiente certezza l’esatto contenuto delle dichiarazioni del Blandini e soprattutto nell’apprezzarne la gravità, tanto da dissociarsene immediatamente; è stato dai predetti riferito anche dell’intervento in quella stessa riunione del vice presidente della Lega, sig. Percassi, che invitava il dott. Blandini ad usare toni meno polemici e più concilianti.

Le dichiarazioni opposte dal reclamante (ed in relazione alle quali era stata chiesta l’ammissione di prova testimoniale) non smentiscono affatto il contenuto ed il tenore delle dichiarazioni resi dal Blandini: oltre ad affermare preliminarmente di non ricordarne esattamente il contenuto, ne segnalano il tono asseritamente scherzoso ironico che le avrebbe contraddistinte, così attenuando solo il carattere offensivo e lesivo, secondo una considerazione meramente soggettiva.

9.2.2. Ciò posto è da ritenersi condivisibile la decisione reclamata che ha in effetti riconosciuto gravi, precise e concordanti le dichiarazioni rese dai soggetti alla Procura Federale, non solo quanto al profilo meramente fattuale (la dichiarazione resa dal consigliere dott. Blandini nella riunione del 28 febbraio 2022), ma anche quanto al profilo della sua gravità per la lesività e offensività della stessa, tanto da indurre il vice presidente della Lega nella stessa riunione ad invitare il dott. Blandini ad usare toni meno polemici e più concilianti. Del resto, che la dichiarazione resa fosse stata effettivamente percepite come offensiva e lesiva emerge dal fatto che lo stesso dott. Blandini, udito dalla Procura Federale, ha dichiarato di aver contattato il giorno dopo il sig. Percassi evidentemente per chiarire l’accaduto ed ha poi aggiunto di non aver avuto alcuna intenzione di offendere qualcuno e di essere eventualmente pronto anche a scusarsi pubblicamente: il che di per sé rende incompatibili, se non inverosimili, le prove testimoniali di cui il reclamante ha chiesto l’ammissione.

Emerge, dunque, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che militano per la responsabilità del dott. Blandini come correttamente ritenuto dal Tribunale, potendosi aggiungere che il divieto di dichiarazioni lesive, di cui all’art. 23 CGS non è assimilabile sic et simpliciter al reato di diffamazione ex art. 535 c.p., in quanto i canoni di continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare nell’ordinamento generale il confine di liceità critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti prescrivono (CAF, sez. I, dec. n. 59/CAT/2021-2022; n. 14/CFA/2021-2022).

10. In conclusione il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo il reclamo in epigrafe.

Dispone comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                                         Paola Palmieri

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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