C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 17/11/2017 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE ALTOBELLI GREGORIO (A.S.D. ITRI CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017 (Gara: ARPINO – ITRI CALCIO del 15/10/2017 – Campionato di Promozione)

 

RECLAMO DEL CALCIATORE ALTOBELLI GREGORIO (A.S.D. ITRI CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017 (Gara: ARPINO – ITRI CALCIO del 15/10/2017 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 139 del 3/11/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui il tesserato ha richiesto l’annullamento o la riduzione della propria squalifica, rilevando la genericità del referto arbitrale e la circostanza che il fatto fosse avvenuto in un mischia e quindi non ascrivibile al reclamante e deducendo comunque l’eccessività della sanzione, tenuto conto di precedenti giurisprudenziali per casi analoghi; ascoltata la parte ricorrente, che reiterava in sede di audizione le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto i ripetuti e invasivi comportamenti ingiuriosi e gravemente minacciosi tenuti dal calciatore reclamante a seguito della sua espulsione (costringendo l’arbitro a fuggire dallo stesso) e, dopo esser stato allontanato, durante la partita e dopo il suo termine; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore Gregorio Altobelli sia stata adeguatamente sanzionata in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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