C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 24/11/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VICO NEL LAZIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRAZIANI GASPARE FINO AL 10/11/2017 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.12 LND DEL 26/10/2017 (Gara: UNITED COMINUM – POL. VICO NEL LAZIO del 21/10/2017 – Campionato Juniores Provinciali Frosinone)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VICO NEL LAZIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRAZIANI GASPARE FINO AL 10/11/2017 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.12 LND DEL 26/10/2017 (Gara: UNITED COMINUM – POL. VICO NEL LAZIO del 21/10/2017 – Campionato Juniores Provinciali Frosinone)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 152 del 10/11/2017
La Pol. Vico nel Lazio ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone, relativa alle sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di Euro 50,00 a proprio carico, nonché di inibizione a carico del Dirigente GRAZIANI Gaspare fino al 10.11.2017, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.12 del 26 ottobre 2017. In occasione dell’incontro del Campionato Juniores Provinciale di Frosinone United Cominum – Pol. Vico nel Lazio, la reclamante faceva partecipare alla gara il calciatore BELLI Lorenzo, alla data di disputa della stessa però non regolarmente tesserato. Dichiarava, la reclamante, che la documentazione relativa al tesseramento, completa di firma di tutti le parti interessate, è stata caricata nell’area riservata della società in data 14.9.2017 e che, solo per un mero errore formale, fatto in buona fede a seguito delle tante novità apportate dal procedimento della de-materializzazione, lo stesso non è stato firmato e trasmesso elettronicamente. Alla luce di quanto detto la Pol. Vico nel Lazio chiedeva la rivisitazione della decisione adottata dal Giudice di prime cure e la conseguente conferma del risultato acquisito sul campo (United Cominum – Pol. Vico nel Lazio 2-3) nonché l’annullamento dell’ammenda e dell’inibizione nei confronti del Dirigente GRAZIANI Gaspare. Il ricorso è infondato. Con la nuova procedura di de materializzazione infatti, tutte le Società, per poter considerare una pratica di tesseramento correttamente trasmessa al Comitato Regionale Lazio, sono tenute, una volta de materializzati i documenti richiesti e caricati all’interno della propria area riservata, a firmare e trasmettere gli stessi mediante il nuovo procedimento di firma elettronica. La mancanza di quest’ultimo ma fondamentale passaggio equivale, facendo un paragone con la procedura utilizzata fino alla passata stagione sportiva, al mancato invio della raccomandata contenente i tesseramenti ovvero al mancato deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale, cosa che, come si può ben intendere, rendeva gli stessi non efficaci in quanto mai trasmessi. Appurato, altresì, che per quanto concerne la trasmissione di altri tesseramenti, inviati sia prima che dopo quello oggetto del presente ricorso, la reclamante ha effettuato correttamente tutti i passaggi previsti dalla procedura di de materializzazione, la scrivente Corte non può non evidenziare, nonostante la sicura mancanza di dolo della Pol. Vico nel Lazio, la presenza di una colpa, da parte della stessa, che rende il ricorso inaccoglibile. Ciò detto, questa Corte Sportiva d‘Appello Territoriale, non può che confermare la decisione del Giudice di Prime Cure e pertanto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del Dirigente GRAZIANI Gaspare. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le restanti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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