C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 01/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LATINA S. SERMONETA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017 (Gara: LATINA S. SERMONETA FC – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 14/10/2017 – Campionato Juniores Regionali)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LATINA S. SERMONETA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017 (Gara: LATINA S. SERMONETA FC – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 14/10/2017 – Campionato Juniores Regionali)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24/11/2017

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva. Il Giudice sportivo, nella decisione reclamata, ha disposto l’annullamento del provvedimento di sospensione della gara adottato dall’arbitro, sig. Davide Gneo, ordinando la ripetizione della gara in quanto, tanto dal referto quanto dall’integrazione allo stesso era emerso che l’arbitro “non ha subito violenza fisica, bensì proteste verbali con atteggiamento minaccioso”. Nell’integrazione al rapporto di gara, infatti, si legge: “il Meli mentre gesticolava … urtava con una mano la mia mano con la quale reggevo il fischietto che schizzando in alto mi colpiva la guancia leggermente. Finito il primo tempo rientravo negli spogliatoi. A quel punto ripensando all’episodio, io avevo la sensazione di aver ricevuto uno schiaffo … e pertanto a seguito dello stato di agitazione decidevo di sospendere la gara … Successivamente… mi recavo al Pronto soccorso di Cori dove mi veniva refertato uno stato di ansia con 5 giorni di prognosi. Tornato a casa… mi sono reso conto a freddo che non avevo ricevuto alcuno schiaffo dal giocatore …” La società ASD Latina S. Sermoneta FC proponeva reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo, invece, che l’arbitro avrebbe sospeso la gara “per aver ricevuto uno schiaffo sul volto che gli faceva cadere a terra il fischietto ...”. Al riguardo depositava “copia dichiarazione scritta di pugno dall’arbitro sui fatti avvenuti e che chiedeva venisse riscritta e firmata dal nostro dirigente accompagnatore …” nella quale, in effetti, veniva riportato che il calciatore Meli Gabriele “con aria minacciosa, dando uno schiaffo in faccia e facendo cadere il fischietto dalla bocca”. A conferma della circostanza che l’arbitro, anziché aver ricevuto solo proteste verbali, come ritenuto dal primo Giudice, era stato effettivamente colpito al volto, interviene il referto di P.S. prodotto in atti. Infatti, il medico di guardia, contrariamente a quanto affermato dal sig. Davide Gneo nell’integrazione del rapporto, certifica che il paziente, alle ore 18,30, (quindi dopo oltre 2 ore dai fatti avvenuti al 43’ del primo tempo), “riporta eritemi in sede facciale sx e dolore… Si consiglia applicazione ghiaccio e tachipirina 1000 1 cp al bisogno”. La diagnosi riscontrata e la cura prescritta non possono che scaturire da un trauma e non da uno stato di ansia (solo un forte trauma, infatti, è riscontrabile dopo oltre due ore e, questo, non può essere causato da un urto con il fischietto come sostenuto dall’arbitro). Trauma confermato nell’annotazione dell’arbitro, lasciata negli spogliatoi a fine gara e prodotta in giudizio dalla società reclamante. E’ evidente, a parere della Corte, che l’integrazione del rapporto di gara contrasta nettamente tanto con il referto medico quanto con la dichiarazione dell’arbitro prodotta dalla società reclamante che, seppur non sottoscritta, presenta evidenti similitudini calligrafiche con la prima. Si rende quindi necessario un approfondimento istruttorio, tramite l’audizione di tesserati presenti all’evento verificatosi durante lo svolgimento della gara, per il quale deve essere delegata la Procura Federale della F.I.G.C.. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito.

 

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