C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 01/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONSOLI FRANCESCO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 9/11/2017 (Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONSOLI FRANCESCO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 9/11/2017 (Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24/11/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo; letti gli atti ufficiali; sentito il reclamante; osserva: Le argomentazioni difensive rappresentate nel reclamo e confermate in sede di escussione - per cui il Consoli entrava in contrasto con il direttore di gara già al momento della “identificazione”, ma senza profferire alcuna minaccia né ingiuria - pur non costituendo un giuridicamente valido elemento per ritenere superata la pubblica fede di cui gode il referto arbitrale ai sensi della normativa in vigore, si ritiene – tuttavia – che l’episodio in questione possa essere ridimensionato sotto il profilo del quantum Pertanto, La Corte Sportiva di Appello territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CONSOLI Francesco a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

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