C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 del 15/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTE GROTTE CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTE CELONI 1964 del 7/10/2017 – Campionato Juniores Regionali “B”)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTE GROTTE CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTE CELONI 1964 del 7/10/2017 – Campionato Juniores Regionali “B”)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell’1/12/2017

La società Monte Grotte Celoni 1964 ha impugnato la decisione in epigrafe con cui è stata comminata la squalifica a carico dell’assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi sino al 30-6-2021. Deduce la reclamante che, pur essendosi verificato un contatto fisico tra il suo tesserato ed il direttore di gara, non vi sarebbe stato alcun colpo violento al viso, tanto che l’Arbitro sul momento non accusava alcuna conseguenza e solo dopo un lungo periodo di tempo, come riportato nel Comunicato Ufficiale, si sarebbe recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Albano Laziale. Nel rapporto di gara l’Arbitro ha invece descritto una vera e propria aggressione culminata con un pugno alla zigomo che gli procurava un forte dolore, senso di stordimento, annebbiamento della vista ed un ematoma; si era quindi recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Albano dove veniva rilasciata una prognosi di giorni uno. Non avendo rinvenuto nel referto la certificazione del Pronto Soccorso a cui pure si faceva riferimento la Corte provvedeva a convocare il direttore di gara per ben tre volte senza che questi rispondesse alla convocazione e senza che facesse pervenire il documento mancante. Manca quindi in atti la prova delle conseguenze fisiche denunciate nel referto ed è mancata, altresì, la verifica delle affermazioni della reclamante che tendevano a sminuire la gravità del gesto del proprio tesserato. La Corte, quindi, facendo propri i consolidati principi in tema di prova privilegiata, comunque rappresentata dal referto arbitrale, ritiene accertata la dinamica degli eventi, così come descritta dall’Arbitro, mentre non può dare per provate le conseguenze fisiche di inabilità temporanea descritte dal direttore di gara, fatti che non derivano dalla diretta percezione dello stesso, ma da un accertamento tecnico medico-legale che deve essere supportato da adeguata documentazione. La sanzione irrogata va quindi lievemente ridimensionata non essendo stata provate con adeguata documentazione le conseguenze fisiche subite dall’Arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi al 31/12/2020. La decisione relativa alla squalifica a carico dell’allenatore PIERVINCENZI Guido nonché l’esito della tassa reclamo sono stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale n.139 del 3/11/2017.

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