C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 del 15/12/2017 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. CASALATTICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’AGOSTINI LORENZO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.16 LND DEL 16/11/2017 (Gara: F.C. CASALATTICO – NUOVA SANT’ELIA dell’11/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. CASALATTICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’AGOSTINI LORENZO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.16 LND DEL 16/11/2017 (Gara: F.C. CASALATTICO – NUOVA SANT’ELIA dell’11/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 179 dell’1/12/2017

 

Visto il reclamo presentato dalla Società La Setina, con il quale chiede a questa Corte di decidere sulla remissione in termine per il ricorso di primo grado. Alla luce degli atti depositati, sembra palese, che la società La Setina non abbia rispettatto i requisiti formali disposti dall'art.46 del C.G.S. con le modalità di cui all'art.29, commi 2 e 3 del C.S.G.. Va altresì evidenziato che non si può considerare prova probante il documento prodotto " Frontespizio di un fax" incomprensibile ed incompleto. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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