C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 227 del 05/01/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FIANO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALVISINI LUCA PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.167 LND DEL 23/11/2017 (Gara: PRO FIANO – CASTRUM MONTEROTONDO del 19/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FIANO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALVISINI LUCA PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.167 LND DEL 23/11/2017 (Gara: PRO FIANO – CASTRUM MONTEROTONDO del 19/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 200 del 15/12/2017

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Pro Fiano proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Alvisini Luca che all’atto dell’espulsione comminata dal direttore di gara al 20° minuto circa del II tempo avrebbe protestato spingendo leggermente il direttore di gara facendolo così avanzare di qualche passo. La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia che quanto riportato dal direttore di gara nel referto non corrisponda alla realtà dei fatti, infatti, così come riportato nel proprio scritto difensivo, la Pro Fiano sostiene che il proprio calciatore si sia avvicinato all’arbitro non per protestare ma per frapporsi tra i suoi compagni e l’arbitro proprio per evitare eventuali conseguenze disciplinari e che pertanto non poteva essere l’autore della spinta riportata nel referto. La CSAT, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Alvisini Luca possa essere lievemente ridotta in quanto non emergono evidenti elementi di violenza tali da poter confermare la misura della sanzione del giudice sportivo, considerato anche che nessun segno di protesta verbale ha accompagnato l’uscita dal campo del calciatore espulso. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ALVISINI Luca a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

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