C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 245 del 19/01/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE MONTI CHRISTIAN E DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAGLIANO ROMANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI CHRISTIAN FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.23 LND DEL 16/11/2017 (Gara: MAGLIANO ROMANO CALCIO – TREVIGNANO CALCIO del 12/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)
RECLAMO DEL CALCIATORE MONTI CHRISTIAN E DELLA SOCIETA’ A.S.D. MAGLIANO ROMANO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI CHRISTIAN FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.23 LND DEL 16/11/2017 (Gara: MAGLIANO ROMANO CALCIO – TREVIGNANO CALCIO del 12/11/2017 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 236 del 12/01/2018
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; ascoltata la Società, come da richiesta; osserva; La ASD Magliano Romano Calcio, così come il tesserato stesso, chiedono alla scrivente Corte la riformulazione della decisione di primo grado per l'annullamento della squalifica nei confronti dello stesso tesserato, Sig. MONTI Christian; Esaminati gli atti ufficiali, nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara ha evidenziato il fatto che, al di là di un dolore iniziale sulla fronte, è riuscito a concludere la gara senza alcun intervento medico, non dovendo, quindi, sospendere la partita; Riscontrato, altresì, che comunque ci sono stati si insulti, così come un comportamento poco consono nei confronti del direttore arbitrale, ma non tali da dover rientrare nella condotta violenta di cui al C.U. n.104/A del 2014; Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MONTI Christian al 31/12/2018, escludendo, altresì, l’applicazione delle misure amministrative di cui all’art.16, comma 4 bis del C.G.S.. La tassa reclamo va restituita.
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