C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 26/01/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’ALLENATORE ALBANO GIULIO (A.S. PENITRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 14/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.43 SGS DEL 14/12/2017 (Gara: PENITRO – FONDI del 10/12/2017 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone)

RECLAMO DELL’ALLENATORE ALBANO GIULIO (A.S. PENITRO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 14/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.43 SGS DEL 14/12/2017 (Gara: PENITRO – FONDI del 10/12/2017 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 244 del 19/01/2018

 

L’allenatore della Società Penitro, Sig. Giulio Albano, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure a proprio carico, con il quale veniva squalificato, sino al 14/06/2018, per essere entrato, non autorizzato sul terreno di gioco, insultando reiteratamente il direttore di gara e spintonando quest’ultimo con il braccio al punto da farlo indietreggiare di un metro; veniva allontanato solo grazie all’intervento del capitano della stessa Società. A sostegno della propria tesi difensiva, il Sig. Albano sosteneva che la propria condotta non poteva essere configurata come violenta, ma irriguardosa e scorretta e pertanto chiedeva una sensibile riduzione della sanzione, anche alla luce della copiosa giurisprudenza allegata agli atti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato l’allenatore ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue: al 27° minuto del 1° tempo l’allenatore del Penitro, Sig. Giulio Albano, a seguito di una decisione disciplinare, entrava, velocemente, sul terreno di gioco ed avvicinandosi al direttore di gara, lo iniziava ad insultare a gran voce; subito dopo spingeva l’arbitro con un braccio, facendolo indietreggiare di un metro circa; infine veniva allontanato, solo, grazie all’intervento del capitano. Da tutto ciò emerge che la condotta del Sig. Albano, sicuramente irriguardosa e da censurare, non può essere catalogata come atteggiamento violento, quanto, piuttosto, in una azione che può essere riqualificata come protesta reiterata, sia pur accesa e scomposta, nei confronti del direttore di gara. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore ALBANO Giulio al 15/04/2018, escludendo, altresì, applicazione delle sanzioni amministrative di cui al CU 104/A del 17.12.2014. La tassa reclamo va restituita.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it