C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 257 del 26/01/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DELL’1/12/2017 (Gara: POGGIO SAN LORENZO – AMATRICE del 29/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATRICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.178 LND DELL’1/12/2017 (Gara: POGGIO SAN LORENZO – AMATRICE del 29/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018

 

La società ASD AMATRICE ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara sospesa dal 31’ del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco. Assume la reclamante che la sospensione della gara va invece addebitata alla società ospitante Poggio San Lorenzo che non aveva provveduto a risegnare il campo di gioco, come richiesto dal Direttore di Gara a seguito di un acquazzone che aveva cancellato parzialmente le linee di gioco. Aggiunge altresì che l’Arbitro, vista l’inerzia dei dirigenti locali, aveva comunicato di ritenere la gara sospesa per tale ragione, e non già per l’impraticabilità del terreno di gioco che, pur allentato si presentava ancora praticabile. Chiede quindi che venga irrogata la punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa Poggio San Lorenzo. Il ricorso è inammissibile per evidente vizio di forma. La decisione che la reclamante intende impugnare non può essere definita in alcun modo una decisione di natura tecnica o disciplinare, soggetta a reclamo, ma una semplice comunicazione amministrativa, priva di qualsiasi contenuto decisorio. I reclami avverso lo svolgimento delle gare e quindi quelli relativi all’anticipata conclusione delle stesse, debbono essere preceduti dal preannuncio telegrafico e seguiti poi dall’invio delle motivazioni innanzi al Giudice di prime cure. Nella specie la reclamante ha invece effettuato una istanza di revisione “per saltum” eludendo il primo grado di giudizio ed inoltrando un istanza di primo giudizio che l’Organo adito, per la sua natura di Organo di secondo grado non può assumere.

La reclamante ha quindi violato la disposizione contenuta nell’articolo 46 del CGS che impone l’esame dei gravami relativi allo svolgimento delle gare innanzi al Giudice Sportivo territoriale competente previo invio del preannuncio entro il termine di 24 ore dallo svolgimento della gara e delle motivazioni entro sette giorni il che rende inammissibile il reclamo proposto in secondo grado. Diversamente opinando si violerebbe altresì la garanzia del doppio grado di giudizio prevista dall’articolo 44 C.G.S., in quanto, l’eventuale decisione di merito assunta, per la prima volta, dalla Corte sarebbe inappellabile. In sede di audizione diretta innanzi alla Corte i dirigenti della società reclamante hanno mostrato un video contenuto su di un telefono cellulare del dirigente Bruno Santini che mostra il momento in cui l’Arbitro ha comunicato la decisione di interrompere la gara. Dalla visione del documento si vede effettivamente il direttore di gara replicare al dirigente della squadra locale, che tentava di convincerlo ad attendere la segnatura che si stava predisponendo, di non avere intenzione di andare avanti e di aver ritenuto chiuso l’incontro di fronte al primo rifiuto di provvedere alla segnatura del campo. Le immagini sembrano smentire totalmente la ricostruzione operata dall’Arbitro nel referto ove si riporta esclusivamente la sospensione della gara per impraticabilità del campo di gioco senza minimamente dar cenno al rifiuto dei dirigenti della squadra locale di ripristinare la segnatura del terreno di gioco. Su tale aspetto deve quindi disporsi un approfondimento di indagine da parte della Procura Federale della F.I.G.C. per verificare, sentito l’Arbitro ed altri tesserati presenti, se effettivamente, come appare dalle immagini, la sospensione della gara sia stata dovuta al comportamento omissivo dei dirigenti della squadra di casa. Per tutto quanto sopra, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.46 del C.G.S., trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. La tassa reclamo va incamerata.

 

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