C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 02/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE MATTEI MARIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 SGS DEL 7/12/2017 (Gara: LE MOLE CALCIO – CYNTHIA 1920 del 3/12/2017 – Campionato Giovanissimi Regionali)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE MATTEI MARIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 SGS DEL 7/12/2017 (Gara: LE MOLE CALCIO – CYNTHIA 1920 del 3/12/2017 – Campionato Giovanissimi Regionali)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 244 del 19/01/2018

 

La Società Sportiva Le Mole Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 31/12/2020, al proprio dirigente Mattei Mario “reo”, in qualità di assistente arbitrale di parte, di aver, prima, colpito con un violento calcio, la caviglia dell’arbitro procurandogli intenso dolore e poi spintonandolo e rivolgendogli, al contempo, espressioni offensive e minacciose. A sostegno della propria tesi difensiva la Società contestava lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara, sostenendo che, nell’immediato e concitato fine gara, il contatto tra l’arbitro ed il proprio dirigente sia stato fortuito, in quanto quest’ultimo si era frapposto tra lo stesso arbitro ed i giocatori che chiedevano spiegazioni. La reclamante, pertanto, chiedeva una congrua riduzione della squalifica irrogata. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il direttore di gara ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto dell’arbitro e dal suo supplemento) che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 35 C.G.S.), nonché dalla stessa audizione dell’arbitro, davanti a questo Organo giudiziario, emerge che, al termine della gara, l’arbitro veniva avvicinato, nello spazio antistante il proprio spogliatoio, oltre che da alcuni giocatori della Società Le Mole, anche dal Mattei, dirigente della stessa Società ed assistente arbitrale di parte nella gara appena conclusa, che lo colpiva improvvisamente con un calcio molto violento alla caviglia destra, tanto da procurandogli intenso dolore ed immediato rigonfiamento della stessa; immediatamente dopo, lo spintonava ripetutamente e gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose. A seguito di ciò l’arbitro era costretto a recarsi al Pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo della caviglia destra con prognosi di sette giorni salvo complicazioni.

In definitiva, sia dal referto arbitrale e suo supplemento, che dall’audizione dello stesso arbitro, vi è la certezza che il Sig. Mattei si sia reso protagonista di una condotta gravemente violenta, accompagnata da offese e minacce verso il direttore di gara. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritiene adeguata la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it