C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 02/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZAMMARCHI MICHAEL PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: GROTTE S.STEFANO C. 2012 – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZAMMARCHI MICHAEL PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: GROTTE S.STEFANO C. 2012 – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 256 del 26/01/2018
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti; Letto il reclamo; osserva: la società reclamante ritiene ingiustificata, ed in ogni caso eccessiva, la sanzione inflitta al proprio giocatore, il quale giammai avrebbe tentato di aggredire l’Arbitro.
Esaminati gli atti ed il rapporto di gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento del calciatore ZAMMARCHI Michael vada ricondotto ad un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro, ma senza alcun reale tentativo di aggressione, dal momento che il giocatore nella circostanza si trovava ad una distanza “di circa 40 metri”, come riferito dallo stesso Direttore di gara. Per tale motivo, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò detto e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore ZAMMARCHI Michael a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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