C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 09/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CAPUA PESAVENTO ALESSIO FINO AL 30/06/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017 (Gara: DILETTANTI FALASCHE – BORGHESIANA dell’11/11/2017 – Campionato Juniores Regionale “C” Riserve)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. DILETTANTI FALASCHE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CAPUA PESAVENTO ALESSIO FINO AL 30/06/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017 (Gara: DILETTANTI FALASCHE – BORGHESIANA dell’11/11/2017 – Campionato Juniores Regionale “C” Riserve)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 226 del 5/01/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito il Presidente della società Dilettanti Falasche, nonché il calciatore Di Capua Pesavento; sentito il direttore di gara nella seduta del 21/12/2017, osserva: il reclamante contestava quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto perché il calciatore non avrebbe colpito con un violento schiaffo l’arbitro bensì avrebbe poggiato “la mano sul volto del direttore di gara spingendola leggermente …” nonché l’eccessività della sanzione, eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti. In data 21/12/17 veniva sentito l’arbitro il quale confermata quanto riportato nel referto di gara. Rilevata la gravità del comportamento, inaccettabile e censurabile, del calciatore si ritiene di rivisitare parzialmente la decisione del Giudice Sportivo onde rapportare la stessa alle sanzioni irrogate dagli organi di Giustizia sportiva in casi simili stante, comunque, la lievità delle conseguenza fisiche. Per tale ragione la squalifica inflitta dal primo giudice risulta eccessiva rispetto ai fatti e pertanto deve essere ridotta. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DI CAPUA PESAVENTO Alessio al 16/11/2020. La tassa reclamo va restituita.

 

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