C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 del 23/02/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.253 LND DEL 25/01/2018 (Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – AUDACE del 20/01/2018 – Campionato Juniores Regionali “C”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.253 LND DEL 25/01/2018 (Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – AUDACE del 20/01/2018 – Campionato Juniores Regionali “C”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 278 del 9/02/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ASD Real Tre Fontane Pio XII chiede, a questa Corte, di riformare il giudizio di primo grado, e di conseguenza l'ammenda di euro 300, in quanto, a detta della società reclamante, i propri sostenitori non hanno assolutamente intonato cori razziali nei confronti di un ragazzo di colore della squadra avversaria. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato l'intemperanza della tifoseria della Società di casa, nei confronti del ragazzo della squadra avversaria, apostrofato con espressioni poco civili, considerando che gli atti di gara, ai sensi dell'art.11 bis del C.G.S. fanno piena prova, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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