C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 09/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD. FC REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 DELL’8/02/2018 (Gara: REAL VELLETRI – ALBERONE CALCIO del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD. FC REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 DELL’8/02/2018 (Gara: REAL VELLETRI – ALBERONE CALCIO del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La società Real Velletri con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo dalla stessa proposto per posizione irregolare del calciatore PAVLYK Vasyl. Il Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione ha dato conto della posizione di tesseramento del calciatore per la società Alberone Calcio, decorrente dal 29-12-2017 e quindi in data antecedente alla gara. Reitera le sue doglianze la società Real Velletri ribadendo che, alla data del 16-1-2018, il calciatore in questione risultava ancora in fase di aggiornamento del tesseramento, e quindi libero da vincoli, ciò in patente contraddizione con i dati riportati nella decisione impugnata. Va innanzitutto premesso che il calciatore in questione risulta essere tesserato con lo status 7 e cioè come non professionista straniero proveniente da federazione estera. I calciatori con tale status debbono rinnovare ogni anno il tesseramento entro il 31 dicembre e la decorrenza del tesseramento coincide con l’inserimento del nominativo nel tabulato della società, in sostanza il tesseramento non è automatico con l’inoltro della richiesta e della documentazione allegata ma decorre da quando l’ufficio tesseramenti, ricevuta e vagliata la documentazione ne convalida il tesseramento con l’inserimento nell’elenco dei calciatori tesserati con la società. Quindi il dato riportato dalla reclamante, relativo allo status del calciatore alla data del 16-1-2018 ancora come non tesserato, non si conciliava con la data di decorrenza del tesseramento riportata nel foglio meccanografico inviato dall’Ufficio Tesseramento ed acquisito negli atti dal Giudice di primo grado. A seguito di relazione richiesta dalla Corte, l’Ufficio ha precisato che il tesseramento in questione è stato “dematerializzato” (in sostanza inviato per via telematica) l’8-12-2017 incompleto, in quanto portante un permesso di soggiorno scaduto e mancante del certificato di residenza. L’Ufficio ha quindi richiesto l’integrazione documentale alla società in data 21-12-2017 e la società vi ha provveduto in data 18-1-2018 inviando il certificato di residenza ed in data 20-1-2018 inviando il permesso di soggiorno aggiornato. In data 22-1-2018 l’Ufficio ha quindi materialmente inserito il nominativo del calciatore nell’elenco della società come risulta dalla certificazione ove viene esplicitato che l’ultimo movimento “aggiornamento di posizione” è appunto avvenuto il 22-1-2018. La data del tesseramento del 29-12-2017 è frutto solo di un “blocco tecnico” del sistema che è programmato per impedire l’inserimento di dati successivi al 31 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dall’articolo 40 delle NOIF. Così ricostruiti gli eventi è evidente che alla data del 14-1-2018 il calciatore non si trovava in posizione regolare in quanto non aveva completato l’iter procedimentale per l’aggiornamento della posizione di tesseramento, non avendo ancora la società prodotto tutti i documenti necessari per l’aggiornamento della posizione. Il reclamo va quindi accolto con l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Alberone Calcio con il punteggio di 0 a 3. La Corte, inoltre, rilevato che la documentazione a sostegno del tesseramento, benché richiesta il 21-12-2017 è stata completata a quasi un mese di distanza ed in data successiva al 31-12-2017, rimette gli atti al Tribunale Nazionale Federale, sezione tesseramenti, per l’accertamento della regolarità e, se regolare della decorrenza, del tesseramento del calciatore PAVLYK Vasyl, ai fini della correzione dei dati contenuti nel sistema informatico. La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA

Di accogliere il reclamo, comminando alla Società A.S.D. ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Di mandare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per l’accertamento della regolarità del tesseramento e della eventuale sua decorrenza, qualora regolare, del calciatore PAVLYK Vasyl (A.S.D. Alberone Calcio). La tassa reclamo va restituita.

 

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