C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 09/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICONI PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/02/2018 (Gara: VIS ARTENA – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 18/02/2018 – Campionato di Eccellenza)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICONI PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/02/2018 (Gara: VIS ARTENA – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 18/02/2018 – Campionato di Eccellenza)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La ricorrente lamenta la eccessività della sanzione, e ne chiede, pertanto, la riduzione, escludendo che il proprio calciatore abbia insultato l’Arbitro. Nel rapporto di gara, l’Arbitro riferisce che al termine dell’incontro, il calciatore Moriconi, mentre si trovava davanti la porta del proprio spogliatoio pronunciava delle espressioni offensive “indicando” lo stesso direttore di gara. Si desume quindi, che l’Arbitro si trovasse distante, e che il Moriconi non lo abbia insultato in maniera diretta e frontale, bensì mentre formulava apprezzamenti negativi insieme ad altri giocatori presenti. Con tale motivo, si ritiene di poter ridurre lievemente la sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MORICONI Pierluigi a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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