C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 09/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OUAFIQ AZIZ PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 C5 DEL 21/02/2018 (Gara: SPORTING JUVENIA – CARBOGNANO CALCIO A 5 del 17/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OUAFIQ AZIZ PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 C5 DEL 21/02/2018 (Gara: SPORTING JUVENIA – CARBOGNANO CALCIO A 5 del 17/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; In via preliminare, prende atto dell’entità della squalifica inflitta a carico del calciatore OUAFIQ Aziz per 1 gara e, pertanto, dichiara l’inammissibilità del reclamo stesso in quanto – ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S. – non è impugnabile la squalifica di calciatori fino a due giornate di gara. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

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