C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 16/03/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI CLAUDIO FINO ALL’8/03/2018 E SQUALIFICHE A CARICO DEL CALCIATORE CAVALLI ALESSANDRO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DELL’8/02/2018 e C.U. N.146 SGS DEL 22/02/2018 (Gara: PRO CALCIO STUDENTESCA – S.S. PASSO CORESE del 10/02/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI CLAUDIO FINO ALL’8/03/2018 E SQUALIFICHE A CARICO DEL CALCIATORE CAVALLI ALESSANDRO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DELL’8/02/2018 e C.U. N.146 SGS DEL 22/02/2018 (Gara: PRO CALCIO STUDENTESCA – S.S. PASSO CORESE del 10/02/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 del 9/03/2018

La Corte Sprtiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ASD Pro Calcio Studentesca, chiedeva di correggere la decisione del Giudice Sportivo di primo grado della Delegazione Provinciale di Roma che, a seguito di reclamo della società S.S. Passo Corese, attribuiva alla stessa la vittoria per 0 a 3 a tavolino, in quanto, a loro dire, la Pro Calcio Studentesca avrebbe fatto giocare un calciatore in posizione irregolare, nello specifico espulso nella gara di campionato precedente. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto, si evidenzia come il direttore di gara abbia commesso un errore materiale; difatti, il giocatore espulso nella gara del 4 febbraio 2018, tra la società Cor2005 e la Pro Calcio Studentesca, è stato un giocatore del Cor2005 e non, come inizialmente segnalato dall’arbitro e poi dallo stesso rettificato mediante nota scritta, uno della Pro Calcio Studentesca. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, revocando la punizione sportiva della perdita della gara nonché le conseguenti sanzioni, e, per l’effetto, di convalidare il risultato di 2 - 2 acquisito sul campo. La tassa reclamo va restituita.

 

 

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