C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 06/04/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 DEL 15/02/2018 (Gara: DINAMO ROMA – TORRE ANGELA del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 DEL 15/02/2018 (Gara: DINAMO ROMA – TORRE ANGELA del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ha richiesto la modifica della decisione di primo grado con cui il Giudice Sportivo respingeva la richiesta della stessa società di ottenere la vittoria a tavolino, avanzata perché a seguito della sostituzione del calciatore n.9, al 22° minuto del secondo tempo, la squadra avversaria (Dinamo Roma) non avrebbe rispettato la necessaria presenza di calciatori “under”; lette le controdeduzioni della società Dinamo Roma e il contenuto del fascicolo di I° grado; esaminati gli atti ufficiali, il referto arbitrale e il supplemento di referto effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, nel quale il direttore di gara ha chiarito che la sostituzione suddetta non era avvenuta per la società Dinamo Roma; considerato che, quindi, la sostituzione indicata nel referto che ha indotto la soc. Torre Angela a proporre gravame sia un mero errore materiale; rilevato che alla luce di quanto sopra esposto non vi è stata violazione da parte della soc. Dinamo Roma delle norme e che, sul punto, la gara si è svolta regolarmente. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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