C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 06/04/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FASOLO GABRIELE FINO AL 13/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 SGS DELL’1/03/2018 (Gara: LADISPOLI – VIGOR PERCONTI del 25/02/2018 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FASOLO GABRIELE FINO AL 13/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 SGS DELL’1/03/2018 (Gara: LADISPOLI – VIGOR PERCONTI del 25/02/2018 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.329 del 16/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata come da richiesta la società interessata; la società Vigor Perconti proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Fasolo Gabriele. Riportava l’arbitro che al termine della gara mentre si dirigeva verso gli spogliatoi veniva colpito con tre botte alla schiena e nell’occasione veniva insultato ed ingiuriato dal Fasolo. La società reclamante nel proprio scritto difensivo, che confermava integralmente in sede di audizione, negava ogni accadimento sottolineando che il proprio calciatore non ha mai toccato il direttore di gara ne lo ha insultato, ipotizzando un’eventuale scambio di persona. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Fasolo Gabriele sia appena sufficiente rispetto a quanto compiuto dallo stesso e che, pertanto, ritiene doversi confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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