C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 13/04/2018 – Delibera – RECLAMO DEL MASSAGGIATORE BALDASSARRI MAURO (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.68 LND DEL 15/03/2018 (Gara: REAL VAZIA – BORGO QUINZIO del 10/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

RECLAMO DEL MASSAGGIATORE BALDASSARRI MAURO (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.68 LND DEL 15/03/2018 (Gara: REAL VAZIA – BORGO QUINZIO del 10/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 6/04/2018

Il Sig. Mauro Baldassarri, massaggiatore della A.S.D. Borgo Quinzio, impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la squalifica, sino al 31/05/2018, per aver prima contestato le decisioni arbitrali e poi, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, offeso e minacciato, reiteratamente e gravemente, l’arbitro. A sostegno della propria tesi difensiva il Baldassarri contestava totalmente lo svolgimento dei fatti così come descritti dal direttore di gara e chiedeva, pertanto, l’annullamento o quanto meno una riduzione della squalifica irrogata. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dal referto arbitrale emerge che al 30° del primo tempo il Sig. Mauro Baldassarri, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver reiteratamente protestato avverso le decisioni arbitrali; dopo la notifica del provvedimento continuava nelle proteste e iniziava ad insultare e minacciare pesantemente il direttore di gara; avvicinatosi minacciosamente a quest’ultimo, veniva trattenuto dai calciatori del Borgo Quinzio; usciva, infine, dal terreno di gioco, dopo circa 10 minuti e solo grazie, anche, all’intervento dei componenti della Società Real Vazia. Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l’entità della sanzione irrogata al Baldassarri e non possono considerarsi conferenti le argomentazioni probatorie, decisamente negazioniste, sviluppate dallo stesso ricorrente. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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