C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 366 del 13/04/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GENS CANTALUPO 2.0 F.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.72 LND DEL 28/03/2018 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGO QUINZIO del 24/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GENS CANTALUPO 2.0 F.C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.72 LND DEL 28/03/2018 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGO QUINZIO del 24/03/2018 – Campionato Terza Categoria Rieti)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 6/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha chiesto l'annullamento della decisione di primo grado ed il ripristino del risultato maturato sul campo; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente descritto il comportamento sia dei tifosi che della dirigenza della Soc. Gens Cantalupo 2.0 F.C.; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art.35 del C.G.S. "fanno piena prova circa il comportamento di tessereti in occasione dello svolgimento delle gare"e che i comportamenti della dirigenza e dei tifosi risulta essere stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Federale di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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