C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 401 del 04/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VISELLI DANIELE FINO AL 27/04/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI VISELLI ERMANNO, CASTALDI LORENZO E MEGLIO EMANUELE PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 C5 DEL 28/03/2018 (Gara: LEGIO SORA C5 – REAL LEGIO COLLEFERRO CA5 del 24/03/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VISELLI DANIELE FINO AL 27/04/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI VISELLI ERMANNO, CASTALDI LORENZO E MEGLIO EMANUELE PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 C5 DEL 28/03/2018 (Gara: LEGIO SORA C5 – REAL LEGIO COLLEFERRO CA5 del 24/03/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 13/04/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del reclamo relativo al dirigente Viselli Daniele, ed ai calciatori Viselli Ermanno, Castaldi Lorenzo e Meglio Emanuele, in quanto ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate, e di inibizione dei dirigenti fino ad un mese. Per quanto concerne invece il provvedimento di perdita della gara, a motivo dell’impugnazione, la società reclamante ha dedotto che, dopo che era cessato il parapiglia scoppiato in campo, i calciatori del Real Legio Colleferro, si erano rifiutati di riprendere l’incontro, pur essendo intervenuta nel frattempo la Forza Pubblica a tutela dei presenti. A parere della ricorrente, la responsabilità della mancata prosecuzione della gara doveva quindi attribuirsi esclusivamente a tale comportamento della squadra avversaria, sicché il provvedimento di perdita della gara avrebe dovuto essere inflitto soltanto a carico della società Real Legio Colleferro. Il reclamo deve considerarsi infondato. Nel rapporto l’Arbitro ha infatti precisato che l’incontro è stato sospeso “perché le due squadre rimanevano senza il numero minimo di titolari per proseguire la gara”. Al 29’ p.t. era scoppiata infatti una violenta rissa in campo, durante la quale tre calciatori del Legio Sora, e tre calciatori del Real Legio Colleferro, si erano colpiti reciprocamente con pugni, sicché erano stati tutti espulsi dall’Arbitro, anche se non a tutti gli interessati era stato possibile notificare il provvedimento disciplinare; e ciò, per “preservare l’incolumità” dello stesso Direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, appare quindi del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo, che ha inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva di perdita della gara, nonché l’ammenda di Euro 100,00. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’ammenda di € 100,00, all’inibizione a carico del dirigente VISELLI Daniele ed alle squalifica a carico dei calciatori VISELLI Ermanno, CASTALDI Lorenzo e MEGLIO Emanuele, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

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