C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 401 del 04/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SCANDRIGLIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANGELONI GIUSEPPE FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018 (Gara: SCANDRIGLIA – POGGIO NATIVO 2014 dell’8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SCANDRIGLIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANGELONI GIUSEPPE FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018 (Gara: SCANDRIGLIA – POGGIO NATIVO 2014 dell’8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.376 del 20/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore Giuseppe Angeloni, sostenendo che nella lunga carriera lo stesso non abbia mai compiuto atti simili e scusandosi comunque dell’accaduto; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha precisamente e dettagliatamente descritto la condotta del calciatore della società reclamante che, espulso per doppia ammonizione, colpiva l’arbitro al volto con uno schiaffo, procurandogli sensazione di bruciore, per poi ingiuriarlo ripetutamente; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore Giuseppe Angeloni, sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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