C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 401 del 04/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AMATORI MONTE ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENCELLI IVANO FINO AL 15/08/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOTFOCEA JOAN PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.49 LND DEL 12/04/2018 (Gara: REAL AMATORI MONTE ROMANO – FALERIA dell’8/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL AMATORI MONTE ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENCELLI IVANO FINO AL 15/08/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOTFOCEA JOAN PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.49 LND DEL 12/04/2018 (Gara: REAL AMATORI MONTE ROMANO – FALERIA dell’8/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante, chiedeva la modifica della decisione di primo grado nei confronti della Società Real Amatori Monte Romano; dichiarata, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S., in relazione al provvedimento di perdita della gara; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il Direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato gli episodi accaduti, in relazione ai comportamenti tenuti dai due calciatori; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., fanno piena prova; Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art.46 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it