C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 11/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPA GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – FIUMICINO 1926 del 22/04/2018 – Campionato di Promozione)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPA GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – FIUMICINO 1926 del 22/04/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Fiumicino 1962 chiede a questa Corte la riduzione della squalifica per il Sig. Campa Giuseppe;

esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova, si evidenzia un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro da parte del tesserato, per il quale si ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado più che congrua; tutto ciò premesso,questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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