C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 11/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D ALBERONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CENTRA GIANLUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.382 LND DEL 24/04/2018 (Gara: ALBERONE CALCIO – INDOMITA POMEZIA del 22/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D ALBERONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CENTRA GIANLUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.382 LND DEL 24/04/2018 (Gara: ALBERONE CALCIO – INDOMITA POMEZIA del 22/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva; il reclamo in oggetto va dichiarato inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica a carico di tecnici, fino ad un mese. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

 

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