C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 18/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.360 LND DELL’11/04/2018 (Gara: MONTESPACCATO – LATINA S. SERMONETA FC dell’8/04/2018 – Campionato di Eccellenza)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.360 LND DELL’11/04/2018 (Gara: MONTESPACCATO - LATINA S. SERMONETA FC dell’8/04/2018 – Campionato di Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Montespaccato proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo indicate in epigrafe, evidenziando, anche in sede di audizione, come le misure adottate dal giudice di primo grado fossero eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti. Nello specifico l’arbitro, nel proprio referto di gara, riportava che intorno al 45° del II tempo sul punteggio di 2 – 2 alcuni giocatori del Montespaccato minacciavano pesantemente giocatori avversari presenti in campo nonché sulla panchina. Le stesse pesanti minacce venivano rivolte al direttore di gara tanto che quest’ultimo per salvaguardare l’incolumità di un calciatore espulso del Latina Sermoneta gli permetteva di restare seduto sulla propria panchina anziché dirigersi negli spogliatoi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che il direttore di gara ha correttamente adempiuto alle sue funzioni ponendo in essere tutti i comportamenti necessari per poter garantire il corretto proseguimento della gara e che nonostante ciò fosse evidente come la situazione venutasi a creare sul terreno di gioco non permettesse all’arbitro di portare a termine l’incontro. Per quanto concerne la forza pubblica, regolarmente presente all’impianto di gioco, la sua funzione, in caso di tensioni sul campo, è quella di permettere alla terna arbitrale o alla squadra avversaria di poter allontanarsi dall’impianto di gioco in sicurezza e non di coadiuvare la terna arbitrale nel riportare la calma sul terreno di gioco per permettere il regolare svolgimento dell’incontro.

Tenuto conto di quanto sopra menzionato si conclude giudicando congrua la sanzione inflitta alla società Montespaccato e che pertanto si conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it