C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 18/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 12/04/2018 (Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – O.M.C. ROMA del 7/04/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 12/04/2018 (Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – O.M.C. ROMA del 7/04/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Real Tre Fontane Pio XII proponeva reclamo avversa la decisione del Giudice Sportivo di infliggere un ammendo di € 250,00 a causa di comportamenti tenuti dai propri sostenitori durante lo svolgimento della gara in epigrafe. Nello specifico l’arbitro, nel proprio referto di gara, riportava che intorno al 29° del I tempo tifosi della squadra Real Tre Fontane Pio XII tiravano sul terreno di gioco una pallina da tennis senza colpire nessuno e che al 41° del II tempo gli stessi sostenitori del Real Tre Fontane Pio XII offendevano con insulti razzisti un calciatore avversario apostrofandolo con ululati razzisti e rivolgendogli frasi quali: “Negro di merda!”. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo ritiene che, in base a quanto accaduto sul terreno di gioco, volendo prescindere dall’episodio del lancio della pallina sicuramente censurabile ma valutabile di live entità, la sanzione inflitta alla società Real Tre Fontane Pio XII sia appena congrua e che, pertanto, si conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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