C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 18/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO LARIANO 1963 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 700,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RONCHETTI MATTIA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018 (Gara: SS. MICHELE E DONATO – ATLETICO LARIANO 1963 del 24/04/2018 – Campionato di Promozione)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO LARIANO 1963 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 700,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RONCHETTI MATTIA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018 (Gara: SS. MICHELE E DONATO – ATLETICO LARIANO 1963 del 24/04/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione della squalifica del calciatore Mattia Ronchetti e dell’ammenda di € 700,00, assumendo che il calciatore non avesse compiuto alcun gesto nei confronti dell’arbitro e che nessun dirigente si era recato nello spogliatoio dell’arbitro; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta reiteratamente minacciosa e ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Matteo Martino, già espulso, nonché delle ripetute minacce e ingiurie dei sostenitori della reclamante, che arrivavano addirittura a lanciare sassi verso la sua persona; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono correttamente irrogate e quantificate. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

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