C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 18/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI CRISTIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORETTI SIMONE, SCARCIA LORENZO E SCIPIONE GIUSEPPE PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.53 LND DEL 27/04/2018 (Gara: MONTALTO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 25/04/2018 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI CRISTIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORETTI SIMONE, SCARCIA LORENZO E SCIPIONE GIUSEPPE PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.53 LND DEL 27/04/2018 (Gara: MONTALTO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 25/04/2018 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara contro il Montalto, assumendo che le espulsioni che l’avevano fatta rimanere senza il numero minimo di giocatori erano state comminate a causa dell’atteggiamento intimidatorio di tesserati e tifosi avversari, richiedendo altresì la riduzione delle squalifiche dei calciatori in epigrafe; rilevato, preliminarmente, che l’art. 46, comma 5, C.G.S. prescrive che “copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente” e che il ricorrente ha omesso la trasmissione del gravame alla società Montalto, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo attinente il risultato della gara. rilevato, altresì, preliminarmente che risultano inammissibili le censure svolte per i calciatori squalificati per una gara poiché l’art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate”;

esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa del calciatore Cristiano Olivieri che arrivava ad appoggiare la testa contro quella dell’arbitro; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la sanzione comminata appare correttamente irrogata dal Giudice di prime cure. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori MORETTI Simone, SCARCIA Lorenzo e SCIPIONE Giuseppe, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it