C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 18/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.D. PONZA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MEGLIO FRANCESCO FINO AL 30/09/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOPPETTA ANTONIO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DEL 3/05/2018 (Gara: PONZA – GRUNUOVO S. COSMAEDAMIANO del 29/04/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.D. PONZA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MEGLIO FRANCESCO FINO AL 30/09/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOPPETTA ANTONIO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DEL 3/05/2018 (Gara: PONZA – GRUNUOVO S. COSMAEDAMIANO del 29/04/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell’11/05/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; esaminato il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; sentita, come da richiesta, la Società interessata; osserva: in via preliminare, va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativo alla perdita della gara e della consequenziale ammenda di Euro 100,00, in quanto la Società Ponza non ha provveduto ad inviare copia dello stesso ricorso alla Società Grunuovo S. Cosmaedamiano, come previsto dall’art.46 del C.G.S.. Per quanto concerne invece la dedotta eccessività delle sanzioni comminate ai calciatori Di Meglio Francesco e Toppetta Antonio, i cui comportamenti nei confronti dell’Arbitro non avrebbero avuto, a parere della reclamante, alcun connotato di violenza, questa Corte ritiene del tutto congrue e adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo per i gravi e violenti gesti compiuti dagli interessati; avendo il Di Meglio colpito con violenza il petto dell’Arbitro all’altezza del collo, facendogli mancare il respito e provocandogli un dolore così forte da impedirgli la prosecuzione della gara; e per aver il Toppetta colpito successivamente la schiena del Direttore di gara con due violenti schiaffi, facendolo barcollare e provocandogli forte dolore. Il tutto causando lievi contusioni a livello della trachea e della sottoscapola, come diagnosticato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ponza, con una prognosi di gg.3. Tutti ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara e di ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

 

 

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