C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 18/05/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D BOMARZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAZZUCCO MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.389 LND DEL 27/04/2018 (Gara: BOMARZO – RONCIGLIONE UNITED del 25/04/2018 – Campionato di Promozione)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D BOMARZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAZZUCCO MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.389 LND DEL 27/04/2018 (Gara: BOMARZO – RONCIGLIONE UNITED del 25/04/2018 – Campionato di Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell’11/05/2018
La Società S.S.D. Bomarzo impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, per tre gare, al proprio calciatore Mazzucco Marco, il quale, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco commesso ai danni di un giocatore della squadra avversaria, a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all’arbitro e gli rivolgeva pesanti offese e minacce. A sostegno della propria tesi difensiva la Società tendeva a ridimensionare la gravità del fallo di gioco commesso dal proprio calciatore e sosteneva che quest’ultimo, avesse indirizzato espressioni offensive ai propri compagni di squadra, rei di non aver esercitato adeguatamente la fase difensiva; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dagli atti ufficiali emerge che, al 35° del primo tempo, il Mazzucco, durante un’azione di gioco, negava ad un calciatore avversario un’evidente opportunità di segnare una rete: a seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro proferendogli espressioni gravemente offensive e minacciose, mimando, al contempo, il gesto di sferrargli un pugno; usciva dal terreno di gioco, solo, grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l’entità della sanzione irrogata al Mazzucco e non possono considerarsi plausibili le argomentazioni probatorie sviluppate dalla Società ricorrente ed in particolare la circostanza che le offese e le minacce sarebbe state indirizzate dal Mazzucco ai propri compagni di squadra e non all’arbitro. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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