C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’ALLENATORE DOMENICI ANTONIO (U.S.D. POGGIO NATIVO 2014) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018 (Gara: SCANDRIGLIA – POGGIO NATIVO 2014 dell’8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

RECLAMO DELL’ALLENATORE DOMENICI ANTONIO (U.S.D. POGGIO NATIVO 2014) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018 (Gara: SCANDRIGLIA – POGGIO NATIVO 2014 dell’8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.379 del 20/04/2018

Con reclamo proposto ritualmente e nei termini il tesserato ha impugnato la squalifica per sei gare comminata dal Giudice Sportivo con la decisione specificata in epigrafe. Il Giudice aveva adottato la sanzione con la seguente motivazione: “perché a fine gara provocava e derideva la tifoseria avversaria con gesti e gravi offese provocandone la reazione. Reiterava tale comportamento creando una zuffa tra tesserati. L’intervento della forza pubblica ristabiliva l’ordina e lo scortava all’uscita dell’impianto sportivo”. Il reclamante sostiene invece di aver solo fatto un gesto irridente (aveva mimato un applauso verso la tribuna dei tifosi avversari) in quanto per tutta la gara era stato bersagliato di insulti e cori di scherno, sostiene altresì che la zuffa ingeneratasi tra i calciatori a fine gara era stata determinata da un battibecco degenerato tra due calciatori di cui non aveva alcuna responsabilità in quanto in quel momento si trovava da tutt’altra parte del campo. A sostegno delle sue tesi ha prodotto le conversazioni estrapolate dal suo profilo whatsapp con alcuni tesserati e sostenitori della società Scandriglia. Il reclamo è parzialmente fondato. Lo stesso reclamante ha riconosciuto di aver tenuto un comportamento non regolamentare a fine gara, tanto più inopportuno visto il clima di accesa rivalità che aveva caratterizzato l’incontro. Gli elementi documentali portati a sostegno della sua tesi difensiva, in relazione alla scaturigine della zuffa che ha interessato i tesserati delle due squadre a fine gara appaiono convincenti in quanto, effettivamente, contengono una ricostruzione dei fatti operata da uno dei tesserati coinvolti che lo scagionano dall’aver provocato tale evento. Il momento iniziale della zuffa nella concitazione del momento, è sfuggito al direttore di gara che non fa menzione nel referto dei reciproci colpi che si sono scambiati due calciatori da cui poi è scaturita una colluttazione allargatasi ad altri calciatori.

La sanzione va quindi ridotta nei termini di cui al dispositivo in aderenza alle effettive conseguenze derivanti dal comportamento censurabile del reclamante. Per tutto quanto sopra detto e ritenuto, la scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore DOMENICI Antonio a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

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