C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.408 LND DEL 10/05/2018 (Gara: PIANOSCARANO – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2018 – Campionato REGIONALE JUNIORES B,

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.408 LND DEL 10/05/2018 (Gara: PIANOSCARANO – TIME SPORT ROMAGARBATELLA del 24/04/2018 – Campionato REGIONALE JUNIORES B,

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.433 del 25/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara contro il Pianoscarano, rilevando che la propria squadra non si era recata al campo di gioco per causa di forza maggiore, cioè la rottura del pullman; ascoltata la società, la quale reiterava le proprie difese e insisteva per l’accoglimento delle avanzate richieste; rilevato che, secondo le deduzioni della ricorrente, la stessa era stata avvertita alle 12.15 da parte della società cui aveva noleggiato il pullman, che lo stesso non era disponibile per portare la squadra a giocare presso il campo del Pianoscarano dove era in programma alle ore 15.00 la gara in questione; ritenuto che in 3 ore e 15 minuti (cioè dalle ore 12.15 all’inizio della partita, considerando il tempo di attesa di 30 minuti), ben poteva la società organizzarsi per trovare mezzi alternativi tali da condurre entro l’orario i giocatori al campo dove doveva svolgersi la partita, distante peraltro 100 km con un tempo medio di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti; considerato, quindi, non potersi configurarsi la causa di forza maggiore e che la decisione di prime cure risulta esser stata correttamente assunta dal Giudice Sportivo, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

 

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