C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 441 del 01/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALVATORI MARCO ALLA GARA DEL 10 APRILE 2018 LE PALME S.S.D. A.R.L. – ACILIA CALCIO A 5 E LE PARTITE A SEGUIRE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 LND DEL 20/04/2018 (Gara: LE PALME S.S.D. A.R.L. – ACILIA CALCIO A5 del 10/04/2018 – Campionato SERIE D CALCIO A 5

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALVATORI MARCO ALLA GARA DEL 10 APRILE 2018 LE PALME S.S.D. A.R.L. – ACILIA CALCIO A 5 E LE PARTITE A SEGUIRE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 LND DEL 20/04/2018 (Gara: LE PALME S.S.D. A.R.L. – ACILIA CALCIO A5 del 10/04/2018 – Campionato SERIE D CALCIO A 5

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.433 del 25/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo per ottenere la verifica della posizione del calciatore della Società Le Palme, nelle partite seguenti e successive alla gara giocata con essa; ascoltata la società, la quale in sede di audizione reiterava le proprie difese e insisteva nelle avanzate richieste; rilevato che in primo grado la reclamante aveva richiesto al Giudice di Sportivo la verifica della posizione irregolare del calciatore Marco Salvatori nella gara giocata contro la squadra Le Palme e che il giudice di prime cure rilevava effettivamente la posizione irregolare di detto giocatore, assegnando la vittoria a tavolino alla ASD Futsal Academy;

ritenuto, quindi, non sussistere l’interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché la sentenza appellata ha visto accogliere completamente le istanza in primo grado e poiché la società, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S. non è legittimata a proporre reclamo relativamente a gare alle quali non ha partecipato; considerato che da ciò discende l’inammissibilità del reclamo, con impossibilità di questa Corte di entrare nel merito dei fatti e quindi verificare se sussistano gli estremi per inviare gli atti alla Procura Federale affinché accerti eventuali violazioni circa l’utilizzo di calciatori in posizione irregolare, anche se ben può la reclamante esporre direttamente i fatti all’Organo Inquirente. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata

 

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