F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 325/CSA pubblicata del 24 Giugno 2022 – sig. Sparvoli Luca
Decisione n. 325/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 321/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 321/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Sparvoli Luca della società CASTELNUOVO VOMANO SSDARL in data 24.05.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n.51 del 23.05.2022, avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflittagli in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone F, disputata tra VASTOGIRARDI– CASTELNUOVO VOMANO SSDARL il 22.05.2022.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.06.2022, il dott. Sebastiano
Zafarana e uditi l’Avv. Cardone Lorenzo per il ricorrente Sparvoli Luca, lo stesso Sparvoli Luca e sentito l’Assistente Arbitrale n.1;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore SPARVOLI LUCA, in forza al CASTELNUOVO VOMANO SSDARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 51 del 23.05.2022), in relazione alla gara VASTOGIRARDI– CASTELNUOVO VOMANO SSDARL del 22.05.2022 del Campionato di Serie D – Girone F, terminata con il risultato di 1-1.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per n. 5 giornate effettive di gara così motivando il provvedimento: “Espulso per avere colpito con un pugno allo stomaco un calciatore avversario, trascorsi più di 5 minuti, il medesimo ormai uscito dal terreno di gioco, rivolgeva all’indirizzo di un A.A. espressioni offensive e minacciose (RA.RAA)”.
Il reclamante contesta, in punto di fatto, la ricostruzione dei fatti per come riportati nel referto arbitrale e deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione ed il non corretto inquadramento dell’infrazione nella condotta violenta; lamenta inoltre un eccesso nella commisurazione della sanzione rispetto alla recente giurisprudenza di questa Corte, di cui cita alcuni precedenti asseritamente ritenuti pertinenti.
In particolare, con specifico riferimento al pugno allo stomaco sferrato al calciatore avversario, il reclamante deduce che “il contestato gesto, avveniva in una dinamica di gioco, ove il sig. Sparvoli, nel tentativo di divincolarsi dalla marcatura avversaria, colpiva il contendente in maniera non violenta ed in maniera sittanto lieve da non arrecare danno alcuno al contendente, il quale proseguiva regolarmente la gara”.
Quanto, invece, alla contestazione di avere rivolto frasi offensive e minacciose all’A.A., il reclamante ammette di avere profferito frasi “inopportune ed irrispettose” nei confronti dell’Assistente arbitrale, ma tuttavia di tenore meno grave rispetto alle frasi refertate, mentre nega di avere profferito frasi minacciose.
Invoca, infine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti individuate nell’assenza di recidiva e nella continuazione tra le due condotte sanzionate e chiede a questa Corte:
- di derubricare la condotta del calciatore Luca Sparvoli da violenta a gravemente antisportiva;
- di riqualificare le espressioni “offensive e minacciose” rivolte nei confronti dell’arbitro in espressioni irriguardose;
e, per l’effetto, di ridurre la squalifica da 5 a 3 giornate di gara effettive o nella misura che si riterrà di giustizia anche tenuto conto delle circostanze attenuanti.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 9 giugno 2022 sono comparsi l’avv. Lorenzo Cardone per il reclamante Luca Sparvoli, nonché il reclamante medesimo. Sentito l’assistente arbitrale n. 1 della gara, sig. Tommaso Tagliafierro, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Risulta infatti, nell’apposita sezione del rapporto arbitrale dedicata ai provvedimenti sanzionatori, l’annotazione dell’arbitro il quale ha espulso il predetto calciatore con la seguente motivazione: “al 23’ del 2T l’assistente n.1 richiamava la mia attenzione segnalandomi l’espulsione del suddetto calciatore per condotta violenta, in quanto recava un pugno nello stomaco al suo avversario; quest’ultimo dopo l’accaduto, era in grado di proseguire la gara. Alla notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco”.
A sua volta l’Assistente n.1 ha refertato che: “Al 23’ del II tempo col gioco che si svolgeva a qualche metro di distanza, il numero 11 della società ospitata (SPARVOLI LUCA – CASTELNUOVO VOMANO) dava un pugno in pieno stomaco ad un proprio avversario; segnalavo pertanto all’AE l’espulsione dal TDG dello stesso. Al 30’ del II tempo lo stesso calciatore una volta uscito dal TDG continuava a minacciarmi proferendo le seguenti parole “A coglione pezzo di merda, ma che cazzo m’hai fatto mi hai rovinato una partita, ti aspetto qua fuori!”.
Le censure mosse dal reclamante attengono, in primo luogo, alla qualificazione della condotta da egli tenuta in campo in occasione del pugno inferto all’avversario e alla conseguente misura della sanzione inflitta.
Il ricorrente sostiene, invero genericamente, che la sua condotta nell’occorso sarebbe stata non intenzionale e non violenta, perché contestualizzata in una dinamica di giuoco finalizzata a divincolarsi dalla marcatura avversaria, senza offrire alla Corte più puntuali elementi di valutazione al riguardo.
Rilevata sotto questo profilo la incompletezza della refertazione, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’Assistente arbitrale n.1, sig. Tommaso Tagliafierro, il quale ha dichiarato che, a sua memoria, il calciatore Sparvoli e il suo avversario si trovavano nei pressi dell’area di rigore lontani dall’azione di gioco e che il pugno è stato deliberatamente sferrato dallo Sparvoli allo stomaco del difensore, prima ancora che fosse possibile realizzare se il cross o lancio lungo, proveniente dalla parte opposta del campo, avrebbe utilmente indirizzato il pallone nella zona di campo occupata dai due antagonisti, così da coinvolgerli nel prosieguo dell’azione. In seguito al pugno, il calciatore avversario si accasciava a terra per successivamente riprendere il gioco.
Ciò premesso, sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’Assistente arbitrale e della più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio non reputa meritevole di accoglimento la domanda proposta dal reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.
Rileva innanzitutto la volontarietà della condotta tenuta dallo Sparvoli, non soltanto perché così percepita e qualificata dall’assistente arbitrale, ma anche perché le modalità dell’occorso depongono al di là di ogni ragionevole dubbio in tal senso, atteso che lo Sparvoli colpiva volontariamente con un pugno allo stomaco un calciatore avversario – asseritamente per smarcarsi dallo stesso - in una zona di campo in quel momento lontana dal contesto di giuoco e ove non era attendibilmente presumibile che il pallone sarebbe arrivato per essere utilmente giocato dallo stesso Sparvoli; dovendosi al riguardo osservare come il gesto atto ad offendere (pugno) e la parte del corpo attinta (stomaco), sono elementi entrambi certamente idonei a sussumere la condotta in esame nell’ambito del paradigma normativo della condotta intenzionale e violenta.
Orbene, tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere – come anche ritenuto dal Giudice Sportivo - che nel caso di specie il calciatore Sparvoli Luca abbia inteso porre in essere una condotta violenta, dunque connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S..
A nulla rileva poi che il giocatore avversario si sia prontamente ripreso, essendo invece rilevante che il colpo sia risultato idoneo a menomare sia pure temporaneamente l’avversario, il quale appunto si è immediatamente accasciato a terra per poi successivamente riprendere il gioco.
Quanto alla successiva condotta offensiva e minacciosa tenuta nei confronti dell’A.A. n.1, il reclamante ammette di avere profferito frasi “inopportune ed irrispettose” nei confronti dell’Assistente arbitrale, ma tuttavia di tenore meno grave rispetto alle frasi refertate e, comunque, non minacciose. Le frasi contestategli sarebbero a suo dire state pronunziate da soggetti terzi presenti alla partita e posizionati dietro le panchine (della cui presenza e molestia si è peraltro dato atto negli atti ufficiali di gara), cosicchè l’Assistente arbitrale sarebbe incorso in un errore di percezione e di persona.
Nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, questa Corte rileva che il reclamante nemmeno contesta di avere profferito frasi “inopportune ed irrispettose” nei confronti dell’arbitro.
Inoltre, l’Assistente arbitrale n.1, sig. Tommaso Tagliafierro, sentito dalla Corte, ha confermato sia il contenuto delle frasi, sia la certa provenienza dal calciatore.
Orbene, l’art. 36 C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”), al comma 1, lett. a), prevede come sanzione minima la squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.
Pertanto, anche a sussumere la condotta tenuta dallo Sparvoli nel paradigma della condotta irriguardosa (cioè inopportuna ed irrispettosa come sostenuto dal reclamante), piuttosto che nel paradigma della condotta ingiuriosa (o “offensiva e minacciosa” come da decisione del Giudice Sportivo), la questione è e resta con tutta evidenza comunque ininfluente al fine della commisurazione della sanzione, essendo il minimo edittale comminato per ognuna delle due condotte (“ingiuriosa o irriguardosa”) pari in ogni caso a n.2 (due) giornate di squalifica, salvo ovviamente l’applicazione delle attenuanti.
Quanto a queste ultime, il Collegio ritiene insussistenti quelle invocate dal reclamante. Quanto alla prima, il codice non contempla l’assenza di recidiva quale circostanza attenuante.
Quanto alla seconda, è incontestato che il calciatore abbia profferito le frasi nei confronti dell’assistente arbitrale ben 7 minuti dopo essere stato espulso e, dunque, ad un’apprezzabile distanza di tempo che rende la tesi della contestualità della reazione verbale rispetto all’espulsione del tutto evanescente.
Conclusivamente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua, dovendosi cumulare le tre giornate di squalifica irrogate per il gesto violento che ha cagionato l’espulsione, con le due giornate di squalifica irrogate per la successiva condotta offensiva e minacciosa tenuta nei confronti dell’Assistente arbitrale.
Conseguentemente la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Luca Sparvoli da 5 (cinque) a 3 (tre) giornate non può essere accolta e l’appello proposto dal calciatore deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce