F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 327/CSA pubblicata del 24 Giugno 2022 – Sig. Visi Stefano

 

Decisione n. 327/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 324/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 324/CSA/2021-2022, proposto dal Sig Visi Stefano,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti,

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 53 del 26.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.06.2022, l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig Visi Stefano ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 53 del 26.05.2022, in relazione alla gara dei Play Off di serie D Tolentino 1919 S.S.D. a s.l. / Sambenedettese srl del 25.05.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al Visi, allenatore della Sambenedettese, la squalifica di 4 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con due manate sulle spalle.”

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta. Il Visi ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa, rispetto al comportamento dallo stesso tenuto nella circostanza per cui è causa. Seconda la tesi del reclamante, infatti, non si sarebbe trattato di condotta violenta, quanto piuttosto di comportamento gravemente antisportivo ex art. 39, c. 2. C.G.S. Nella fattispecie, mancherebbe “l’evidenza di un comportamento connotato da volontaria aggressività e l’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 giugno 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La gravità del comportamento tenuto dal reclamante, infatti, non è ravvisabile soltanto nel gesto - aver colpito con due manate un calciatore avversario a gioco fermo – che, in ogni caso, anche per la sua estemporaneità, ha i caratteri della violenza ex art. 38 C.G.S., ma anche nel fatto che, nella sua veste di allenatore in seconda, il Visi avrebbe dovuto tenere un comportamento consono al proprio ruolo.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal sig. Visi Stefano non può trovare accoglimento, trovando la sanzione comminata in misura superiore al minimo edittale di tre giornate una sua ragionevole congruità alla luce del referto dell’Assistente dell’Arbitro n. 1, Marco Campanella.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                   Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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