F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 330/CSA pubblicata del 24 Giugno 2022 – Italservice Pesaro Calcio a 5

Decisione n. 330/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 333/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Nicolò Schillaci – Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 333/CSA/2021-2022, proposto dalla società Italservice Pesaro Calcio a 5,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1513 del 21.06.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.06.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 22.6.2022, la società Italservice Pesaro Calcio a 5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5 del 21.6.2022 (C.U. n. 1513), con la quale quest’ultimo, “ricevuto dai Commissari di Campo designati rituale segnalazione ex art. 61, commi 3 e 6 CGS (a mezzo mail pervenute alle ore 08:17 e 14.24 del 20 giugno 2022) in merito alla condotta dell’allenatore Fulvio Colini  (Soc. Italservice Pesaro) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema durante il time out richiesto dalla società Italservice Pesaro al minuto 10’43 del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il tecnico in questione è stato direttamente inquadrato dalle riprese televisive mentre pronunciava un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che pertanto, tale comportamento deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, …..”, infliggeva al proprio allenatore sig. Fulvio Colini la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara. Episodio occorso in occasione della gara Feldi Eboli – Italservice C5, valevole quale gara 1 della finale di Play Off Scudetto di serie A di calcio a 5, disputata in data 18.6.2022. La società reclamante sostiene che, a parziale discolpa del comportamento del proprio tesserato, l’espressione incriminata (“porca madò”), peraltro pronunciata in un momento di forte concitazione per richiamare l’attenzione di un proprio calciatore, era priva di alcun intento denigratorio della figura religiosa a cui era riferita, sia perché quest’ultima neppure era totalmente esplicitata, sia perché trattavasi comunque di espressione ormai entrata nel linguaggio comune non già quale bestemmia bensì solo quale espressione di forte disappunto.

A comprova della scarsa portata offensiva di tale espressione, la reclamante ha invocato un precedente giurisprudenziale riferito ad un caso analogo (e addirittura più grave) che aveva visto coinvolto il calciatore Gianluigi Buffon, al quale era stata appunto comminata un’ammenda in luogo della squalifica per 1 giornata.

La medesima reclamante sollecita, pertanto, anche in questo, caso l’applicazione dell’ammenda, quale sanzione più giusta ed equa che consentirebbe al proprio allenatore di partecipare alla gara di finale scudetto, senza così compromettere, in tale delicatissimo frangente, l’equilibrio tecnico tra le due squadre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società Italservice Calcio 5, in quanto tendente ad ottenere la commutazione in ammenda della squalifica per 1 giornata inflitta al proprio tesserato sig. Fulvio Colini, è inammissibile.

Sotto un primo profilo, l’inammissibilità consegue alla pacifica carenza di legittimazione della Società reclamante. Nel caso di specie, difatti, considerato che l’ammenda consiste in una misura di carattere economico che investe direttamente ed esclusivamente il patrimonio personale del tesserato, solo quest’ultimo potrebbe ritenersi legittimato ad invocarne l’applicazione in luogo della sanzione meramente interdittiva della squalifica.

Sotto un secondo profilo, l’art. 9, comma 3, C.G.S., nello stabilire che le ammende sono applicabili “ai dirigenti, ai soci e non soci di cui art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica”, implicitamente esclude l’applicabilità di tale tipologia di sanzione ai tesserati della sfera dilettantistica (tra i quali certamente rientra il sig. Fulvio Colini, in quanto allenatore di una società appartenente alla Divisione Calcio a 5)

Ai di là di tali pur insuperabili motivi di inammissibilità, questa Corte non può esimersi dal rilevare anche gli evidenti profili di infondatezza del reclamo, laddove l’esame della prova televisiva conferma che l’espressione blasfema (che tale resta indipendentemente dalle intenzioni di colui che l’ha utilizzata) è stata pronunciata apertamente e senza remore di sorta, nonostante le numerose persone presenti e la consapevolezza della trasmissione della gara in diretta TV.

Nè alcun rilievo potrebbe spiegare il precedente giurisprudenziale invocato dalla reclamante, non solo per il diverso ambito di applicazione (professionistico, piuttosto che dilettantistico), ma anche e soprattutto perché trattasi di decisione riformata in sede di gravame, ove venne infatti riaffermata la tipicità ed inderogabilità della sanzione della squalifica nella fattispecie di cui all’art. 37 C.G.S. (Corte Federale di Appello – Sez. Unite – n. 091 del 6.4.2021).

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile.  

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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