F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 169/TFN – SD del 28 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17935/439pf21-22/GC/GR/ff del 24 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Frosi Diego Pietro, Formica Daniele e della società Pol. Sported Maris ASD – Reg. Prot. 162/TFN-SD

Decisione/0169/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0162/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17935/439pf21-22/GC/GR/ff del 24 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Frosi Diego Pietro, Formica Daniele e della società Pol. Sported Maris ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 24 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Frosi Diego Pietro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Sported Maris ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF, per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che l’allenatore sig. Formica Daniele non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria.

2. il sig. Formica Daniele, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore presso la società GSD Oratorio Cava Digidue e, altresì, tesserato con la qualifica di allenatore presso la società Pol. Sported Maris ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF, per essersi tesserato per la società Pol. Sported Maris ASD con le funzioni di allenatore della categoria Pulcini nonostante fosse già precedentemente tesserato nella medesima stagione sportiva per la società GSD Oratorio Cava Digidue ove svolgeva l’attività di allenatore sia della Squadra Esordienti sia della Squadra Primi Calci.

3. la società Pol. Sported Maris ASD, per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1 del CGS per l'operato del proprio Presidente sig. Frosi Diego Pietro, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dal sig. Formica Daniele l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS.

La fase istruttoria

In data 27 gennaio 2022 la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 439 pf 21-22, il procedimento disciplinare inerente il “Doppio tesseramento nel corso della s.s. 2021-2022 del tecnico Daniele Formica - cod. 135.155 - per le società ASD Polisportiva Sported Maris e GSD Oratorio Cave Digidue”. Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltre alla segnalazione della Delegazione Provinciale - Lega Nazionale Dilettanti di Cremona, la documentazione ritenuta rilevante ed, in particolare, l’ attestazione della posizione Federale del sig. Formica Daniele, Allenatore UEFA C. Veniva quindi disposta l’audizione del sig. Vitali Gianfranco, presidente della società GSD Oratorio Cava Digidue, del sig. Frosi Diego Pietro, presidente della società Pol. Sported Maris ASD, del sig. Dusi Cristiano, tesserato presso la soc. Pol. Sported Maris ASD e del sig. Formica Daniele – tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore presso la società GSD Oratorio Cava Digidue e, altresì, tesserato con la qualifica di Allenatore presso la società Pol. Sported Maris ASD.

All’esito della complessiva attività istruttoria compiuta, la Procura federale, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 14 aprile 2022, notificava l’avviso di conclusione delle indagini.

Non essendo pervenute memorie o richieste alcune, in data 24 maggio 2022, la Procura federale notificava alle parti l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 21.6.22, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 21.6.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Cristiano Pasero per la Procura Federale; nessuno compariva per le parti deferite.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Frosi Diego Pietro, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Formica Daniele, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società Pol. Sported Maris ASD, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

La decisione

Ritiene il Tribunale che la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni ascritte sia accertata per le motivazioni appresso specificate.

La contestazione di cui all’atto di deferimento trae origine dalla segnalazione della Delegazione Provinciale FIGC - Lega Nazionale Dilettanti di Cremona, trasmessa, in data 11.1.22, alla Procura Federale al fine di svolgere accertamenti in merito al presunto doppio tesseramento dell’allenatore sig. Formica Daniele, sia per la GSD Oratorio Cava Digidue, che per la società Pol. Sported Maris ASD.

Nel corso dell’attività istruttoria veniva pertanto acquisita l’attestazione della posizione federale del sig. Formica, il quale risultava effettivamente tesserato in qualità di tecnico per entrambe le compagini societarie sopra indicate.

Ulteriore conferma di tale circostanza si evinceva dai rapporti gara, versati in atti, della società Pol. Sported Maris ASD, categoria pulcini e della società GSD Oratorio Cava Digidue, categoria primi calci, ove il predetto risultava indicato quale tecnico.

Si precisa che, dalla documentazione acquisita emergeva che il Formica, fosse tesserato per l’Oratorio Cava Digidue, a far data dall’1.7.21 e per la Pol. Sported Maris ASD dal 2.9.21.

Tale circostanza veniva altresì pacificamente confermata, non solo dai Presidenti delle due società, dichiaratisi però del tutto ignari dell’esistenza di un ulteriore tesseramento, ma, soprattutto dallo stesso sig. Formica, il quale, nel corso dell’audizione, rendeva dichiarazioni ampiamente confessorie.

Riferiva il Formica di essersi tesserato “in buona fede” per entrambe le compagini societarie e di svolgere in loro favore attività di tecnico per la categoria “pulcini” (Pol. Sported Maris ASD), e per la categoria “esordienti e primi calci” (l’Oratorio Cava Digidue); precisava altresì di non aver informato i rispettivi Presidenti in ordine al doppio tesseramento “in quanto non pensava di commettere un illecito sportivo”.

Il sig. Frosi Diego Pietro, all’epoca dei fatti presidente della Pol. Sported Maris ASD, seppur non informato dal Formica del suo status, come precisato in sede di audizione, aveva comunque l’onere di svolgere ogni più opportuno accertamento, presso i competenti organismi federali, prima di procedere al tesseramento del tecnico, avvenuto in epoca successiva a quello già formalizzato per la società GSD Oratorio Cava Digidue.

Nello stesso senso deve ritenersi parimenti responsabile la società deferita ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS sia in forma diretta per l’operato del proprio legale rappresentate, che sotto il profilo oggettivo per il comportamento dell’allenatore, trattandosi, peraltro, di attività svolta nell’interesse ed a vantaggio della stessa.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale sia perché trattasi di “attività di base” disciplinata dalla FIGC a fini eminentemente promozionali, ludici e didattici, sia soprattutto per il comportamento serbato dai deferiti ed, in particolare, dal sig. Formica, il quale ha reso, sin da subito, ai collaboratori della Procura Federale, dichiarazioni ampiamente ammissive.

L’apporto confessorio, soprattutto se privo, come nel caso di specie, di qualsivoglia strategia difensiva, assurge ad indicatore di riconsiderazione critica del proprio operato che può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Alla luce di quanto sopra emarginato appaiono applicabili agli odierni deferiti le attenuanti di cui all’art. 13 co. 1 lett. e) e 2, con irrogazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Frosi Diego Pietro, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Formica Daniele, mesi 1 (uno) di squalifica;

- per la società Pol. Sported Maris ASD, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 28 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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