F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 171/TFN – SD del 28 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 18486/85pf 21 22 GC/SA/mg del 31 maggio 2022 nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa – Reg. Prot. 166/TFN-SD

Decisione/0171/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0166/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.18486/85pf 21 22 GC/SA/mg del 31 maggio 2022 nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 31 maggio 2022, la Procura Federale ha deferito la società AS Pol. Nuova Pro Nissa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, la sig.ra Carelli Maria Rita, consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione sia all’art. 49, lettera c) paragrafo “Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale n. 573 della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21 per non aver adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5 – LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d’iscrizione al campionato di serie B della Divisione Calcio a 5 - LND S.S. 20/21:

- III rata con scadenza 15 marzo 2021 per un importo di euro 860,00 (euro ottocentosessanta/00);

- IV rata con scadenza 30 marzo 2021 per un importo di euro 1.180,00 (euro millecentottanta/00).

La fase istruttoria e l’accordo ex art. 126 CGS

In data 5 agosto 2021 la Procura Federale iscriveva un procedimento nei confronti della sig.ra Carelli Maria Rita e della Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa avente ad oggetto la seguente condotta:

violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione sia all’art. 49, lettera c) paragrafo “Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale n. 573 della Divisione Calcio a 5 - LND S.S. 20/21 per non aver adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5 – LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d’iscrizione al campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21:

- III rata con scadenza 15 marzo 2021 per un importo di euro 860,00 (euro ottocentosessanta/00);

- IV rata con scadenza 30 marzo 2021 per un importo di euro 1.180,00 (euro millecentottanta/00);

Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata.

A seguito della notifica della CCI la sig.ra Carelli Maria Rita e l’ASD Pol. Nuova Pro Nissa formulavano richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Acquisito il consenso da parte della Procura Federale e tenuto conto della mancanza di osservazioni da parte del Presidente Federale, con Comunicato Ufficiale n. 115/AA del 29 novembre 2021, la FIGC rendeva noto l’accordo con applicazione della sanzione di 25 giorni di inibizione per la sig.ra Carelli Maria Rita ed euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD Pol. Nuova Pro Nissa.

Con comunicato ufficiale n. 261/AA del 6 maggio 2022, la FIGC, atteso il decorso del termine perentorio previsto per adempiere al pagamento dava atto della intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dall’ASD Pol. Nuova Pro Nissa con la Procura Federale.

Il dibattimento

Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 21 giugno 2022.

In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.

In sede di discussione è comparso l’avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è presente per la società deferita ASD Pol. Nuova Pro Nissa.

L’avv. Cristiano Pasero, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dell’ASD Pol. Nuova Pro Nissa ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva la sig.ra Carelli Maria Rita all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della stessa.

Risulta, infatti, pacificamente dagli atti del deferimento, né tale circostanza è stata in alcun modo contestata dalla società, che la sig.ra Carelli Maria Rita, in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione sia all’art. 49, lettera c) paragrafo “Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale n. 573 della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21 non ha adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5 – LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d’iscrizione al campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21:

- III rata con scadenza 15 marzo 2021 per un importo di euro 860,00 (euro ottocentosessanta/00);

- IV rata con scadenza 30 marzo 2021 per un importo di euro 1.180,00 (euro millecentottanta/00).

Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che vada irrogata la sanzione di euro 390,00 non ritenendo congrua quella richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 300,00 considerato che, per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo (nel caso di specie euro 300,00), in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa la sanzione di euro 390,00 (trecentonovanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 28 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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