C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 457 del 15/06/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE LUPI DANIELE (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.104 LND DEL 31/05/2018 (Gara: BORGO QUINZIO – FIAMIGNANO del 26/05/2018 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

RECLAMO DEL CALCIATORE LUPI DANIELE (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.104 LND DEL 31/05/2018 (Gara: BORGO QUINZIO – FIAMIGNANO del 26/05/2018 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell’8/06/2018

Il calciatore Daniele Lupi impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato sino al 31/12/2018, per aver, in due momenti differenti, colpito, con un pugno, il volto di un calciatore avversario. A sostegno della propria tesi difensiva, il reclamante contestava la ricostruzione dei fatti, così come delineati dall’arbitro, evidenziandone la contraddittorietà del referto ed eccepiva l’eccessività della sanzione irrogatagli; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva l’annullamento del provvedimento sanzionatorio ed in subordine una congrua riduzione della sanzione. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentito il calciatore, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue: al 25 del primo tempo, un calciatore del Borgo Quinzio, dopo aver subito un fallo di gioco da un avversario, cercava di aggredire quest’ultimo; in conseguenza di ciò si creava, in prossimità delle panchine, una rissa che coinvolgeva giocatori di entrambe le squadre. In questo frangente si faceva notare il Sig. Lupi Daniele (calciatore di riserva) che colpiva al volto, con un pugno, un calciatore avversario (De Sanctis Matteo), il quale, a sua volta, sferrava un violento calcio ad un altro giocatore. Dopo che entrambi venivano espulsi, la gara poteva essere ripresa, ma veniva sospesa definitivamente dopo dieci minuti, in quanto giocatori di entrambe le compagini abbandonavano il terreno di gioco per accorrere nelle vicinanze degli spogliatoi, dove, nel frattempo, era scoppiata una nuova baruffa tra i giocatori, precedentemente, espulsi; in questo frangente, il Lupi colpiva, nuovamente, il De Sanctis al volto con un pugno. Chiarito ciò, emerge che il Lupi si è reso protagonista, in due momenti differenti, di atti violenti commessi a danno di un giocatore avversario, ma è altrettanto vero, innanzitutto, che essi si sono manifestati in un clima di confusione generale e di reciproche scorrettezze (basti pensare che nel primo episodio violento, il calciatore avversario De Sanctis non reagiva nei confronti dell’aggressore (Lupi) ma nei confronti di un altro calciatore, secondo poi, i due pugni inferti dal Lupi non causavano conseguenze lesive all’avversario, il quale non chiedeva alcun intervento medico. Alla luce di tutto ciò, questa Corte sottolinea la censurabilità della condotta posta in essere dal Lupi, ma ritiene eccessiva l’entità della squalifica inflitta allo stesso, anche in considerazione delle sanzioni irrogate agli altri calciatori coinvolti nella rissa. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore LUPI Daniele al 16/11/2018. La tassa reclamo va restituita.

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