C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 457 del 15/06/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SELCETTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.243 SGS DEL 24/05/2018 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – LA SELCETTA del 19/05/2018 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SELCETTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.243 SGS DEL 24/05/2018 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – LA SELCETTA del 19/05/2018 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell’8/06/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società La Selcetta contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il Comunicato Ufficiale n°243 del 24/05/2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti; L’arbitro riferisce nel proprio rapporto che sostenitori ospiti, proferivano frasi ingiuriose nei suoi confronti, con inoltre sputi al suo indirizzo. La ricorrente fa presente che in concomitanza con la loro gara, si svolgeva in un campo attiguo un’incontro del Campionato Juniores e che, i genitori dei ragazzi venivano invitati a prendere posto nella parte diametralmente opposta alla zona spogliatoi, a circa 40 metri dal terreno di giuoco, dove vi rimanevano fino al termine dell’incontro, tra l’altro vinto per 2-0, senza poter venire a contatto con il direttore di gara. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, analizzando nei dettagli come si sono verificati i fatti, e tenuto conto di alcune osservazioni mosse dalla reclamante, non può non tener presente che, in effetti, la sanzione dell’ammenda comminata possa essere lievemente ridimensionata e rapportata secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad € 100,00. La tassa reclamo va restituita.

 

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